Art. 13. (Pubblicita' del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari) 1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 116 del gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 116 (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'art. 122". Non puo' essere fatto rinvio agli usi.».