Art. 13.
(Pubblicita'  del  tasso  effettivo  globale  medio  degli  interessi
       praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)
   1.  Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dopo il primo periodo e'
inserito  il  seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque
denominate,   e'  pubblicizzato  il  tasso  effettivo  globale  medio
computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122".
 
          Nota all'art. 13:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 116 del
          gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  116  (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto
          al  pubblico  sono  pubblicizzati  i  tassi di interesse, i
          prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
          altra  condizione  economica  relativa alle operazioni e ai
          servizi  offerti,  ivi  compresi gli interessi di mora e le
          valute applicate per l'imputazione degli interessi. "Per le
          operazioni   di   finanziamento,  comunque  denominate,  e'
          pubblicizzato  il  tasso  effettivo globale medio computato
          secondo  le modalita' stabilite a norma dell'art. 122". Non
          puo' essere fatto rinvio agli usi.».