Art. 14.
(Modifiche al testo unico    delle   disposizioni   in   materia   di
                    intermediazione finanziaria)
   1.  Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo 21, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "I soggetti abilitati classificano, sulla base di
criteri  generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a
tale  fine  puo'  avvalersi  della  collaborazione delle associazioni
maggiormente  rappresentative  dei soggetti abilitati e del Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio
1998,  n.  281,  il  grado  di rischiosita' dei prodotti finanziari e
delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio
dell'adeguatezza  fra  le  operazioni consigliate agli investitori, o
effettuate  per  conto  di  essi,  e  il  profilo di ciascun cliente,
determinato   sulla   base   della   sua  esperienza  in  materia  di
investimenti   in   prodotti   finanziari,   della   sua   situazione
finanziaria,   dei   suoi   obiettivi   d'investimento  e  della  sua
propensione  al  rischio, salve le diverse disposizioni espressamente
impartite  dall'investitore  medesimo  in forma scritta, ovvero anche
mediante   comunicazione   telefonica   o   con  l'uso  di  strumenti
telematici,   purche'   siano   adottate   procedure  che  assicurino
l'accertamento   della   provenienza   e   la   conservazione   della
documentazione dell'ordine";
   b) all'articolo 31:
   1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato
in  sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo
costituito   dalle  associazioni  professionali  rappresentative  dei
promotori  e  dei  soggetti  abilitati.  L'organismo  ha personalita'
giuridica  ed  e'  ordinato  in  forma di associazione, con autonomia
organizzativa   e   statutaria,   nel   rispetto   del  principio  di
articolazione  territoriale  delle  proprie  strutture  e  attivita'.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina
e  riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai
richiedenti  l'iscrizione,  nella  misura necessaria per garantire lo
svolgimento  delle  proprie  attivita'.  Esso provvede all'iscrizione
all'albo,  previa  verifica  dei  necessari  requisiti, e svolge ogni
altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera
nel  rispetto  dei  principi  e dei criteri stabiliti con regolamento
dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima";
   2)  al comma 5, secondo periodo, le parole: "indette dalla CONSOB"
sono soppresse;
   3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.  La  CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
   a)  alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative
forme di pubblicita';
   b)   ai   requisiti   di   rappresentativita'  delle  associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
   c)  all'iscrizione  all'albo  previsto dal comma 4 e alle cause di
sospensione, di radiazione e di riammissione;
   d) alle cause di incompatibilita';
   e)  ai  provvedimenti  cautelari  e  alle  sanzioni  disciplinati,
rispettivamente,  dagli  articoli  55  e 196 e alle violazioni cui si
applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
   f)  all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le
delibere  dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti
indicati alla lettera c);
   g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori
finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
   h)  alle  modalita'  di  tenuta  della  documentazione concernente
l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
   i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalita'
di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
   l)  alle  modalita'  di  aggiornamento professionale dei promotori
finanziari";
   c) all'articolo 62:
   1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate
in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e'
   deliberato   dal   consiglio  di  amministrazione  della  societa'
   medesima";
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
   "2-bis.  Il  regolamento  puo' stabilire che le azioni di societa'
controllanti,  il  cui  attivo  sia  prevalentemente  composto  dalla
partecipazione,  diretta  o  indiretta,  in  una  o piu' societa' con
azioni   quotate  in  mercati  regolamentati,  vengano  negoziate  in
segmento distinto del mercato";
   3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
   "3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
   a)  i  criteri  di  trasparenza  contabile  e di adeguatezza della
struttura  organizzativa  e  del sistema dei controlli interni che le
societa'  controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non
appartenenti  all'Unione  europea,  devono  rispettare  affinche'  le
azioni  della  societa'  controllante  possano  essere  quotate in un
mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di
cui all'articolo 93;
   b)  le  condizioni  in  presenza  delle  quali  non possono essere
quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di
direzione e coordinamento di altra societa';
   c)  i  criteri  di  trasparenza  e  i limiti per l'ammissione alla
quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie,
il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni";
   d) all'articolo 64:
   1)  al  comma  1,  lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  "e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;
l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e' sospesa
finche'  non  sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera
a)";
   2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   "1-bis. La CONSOB:
   a)  puo'  vietare  l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di
esclusione  ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione
degli  strumenti  finanziari  e  degli  operatori dalle negoziazioni,
entro  cinque  giorni  dal  ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo
possesso,  ritiene  la  decisione  contraria  alle  finalita'  di cui
all'articolo 74, comma 1;
   b)  puo'  chiedere alla societa' di gestione tutte le informazioni
che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
   c)  puo'  chiedere  alla  societa'  di  gestione l'esclusione o la
sospensione  degli  strumenti  finanziari  e  degli  operatori  dalle
negoziazioni.
   1-ter.   L'ammissione,   l'esclusione   e   la  sospensione  dalle
negoziazioni  degli  strumenti  finanziari  emessi da una societa' di
gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In
tali  casi,  la  CONSOB  determina  le  modificazioni da apportare al
regolamento  del  mercato  per  assicurare la trasparenza, l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche'
per  regolare  le  ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei
suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del regolamento del
relativo mercato";
   e) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  La  CONSOB  vigila  sul  rispetto  delle disposizioni del
regolamento  del  mercato,  relative agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della societa' di gestione";
   f) all'articolo 94 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari,
quotati  in  mercati  regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai
sensi  dell'articolo  116  e  individuati  attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono
avere un contenuto tipico determinato";
   g) all'articolo 114:
   1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai soggetti
indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo  e  ai  dirigenti,  nonche'  ai  soggetti che detengono una
partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano
a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le
modalita'  da  essa  stabilite,  notizie  e  documenti  necessari per
l'informazione  del  pubblico.  In  caso di inottemperanza, la CONSOB
provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente";
   2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8.  I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni,
con  l'esclusione delle societa' di rating, riguardanti gli strumenti
finanziari  indicati  all'articolo  180,  comma  1, lettera a), o gli
emittenti  di  tali  strumenti,  nonche'  i  soggetti che producono o
diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie
di  investimento  destinate  ai canali di divulgazione o al pubblico,
devono  presentare  l'informazione  in  modo  corretto  e  comunicare
l'esistenza  di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo
agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce";
   h) all'articolo 115:
   1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b)  assumere  notizie,  anche  mediante  la  loro  audizione, dai
componenti   degli   organi  sociali,  dai  direttori  generali,  dai
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e
dagli  altri dirigenti, dalle societa' di revisione, dalle societa' e
dai soggetti indicati nella lettera a)";
   2)  al  comma  1,  lettera  c), le parole: "nella lettera a)" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nelle  lettere  a)  e  b),  al fine di
controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia";
   3)  al comma 2, le parole: "dalle lettere a) e b)" sono sostituite
dalle seguenti: "dalle lettere a), b) e c)";
   i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti:
   "Art.  117-bis.  -  (Fusioni  fra  societa'  con  azioni quotate e
societa'  con  azioni  non  quotate).  -  1.  Sono  assoggettate alle
disposizioni  dell'articolo  113 le operazioni di fusione nelle quali
una societa' con azioni non quotate viene incorporata in una societa'
con  azioni  quotate,  quando l'entita' degli attivi di quest'ultima,
diversi  dalle  disponibilita'  liquide e dalle attivita' finanziarie
che   non   costituiscono  immobilizzazioni,  sia  significativamente
inferiore alle attivita' della societa' incorporata.
   2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la
CONSOB,  con  proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche
relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
   Art.  117-ter.  - (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1.
La  CONSOB,  previa  consultazione con tutti i soggetti interessati e
sentite  le  Autorita' di vigilanza competenti, determina con proprio
regolamento   gli   specifici   obblighi   di   informazione   e   di
rendicontazione  cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di
assicurazione  che  promuovono  prodotti  e  servizi qualificati come
etici o socialmente responsabili";
   l)  nella  parte  IV,  titolo  III, capo I, dopo l'articolo 118 e'
aggiunto il seguente:
   "Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico).
-  1.  La  CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i termini
per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai
sensi  di  legge,  comprese  le  informazioni contenute nei documenti
contabili, dagli emittenti quotati";
   m)  nella  parte  IV,  titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 e'
inserita la seguente sezione:
                           "Sezione I-bis.
                 Informazioni sull'adesione a codici
                          di comportamento.
   Art.  124-bis.  -  (Obblighi di informazione relativi ai codici di
comportamento).  -  1. Le societa' di cui al presente capo diffondono
annualmente,  nei  termini e con le modalita' stabiliti dalla CONSOB,
informazioni  sull'adesione  a  codici  di  comportamento promossi da
societa'  di  gestione  di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria  degli  operatori  e  sull'osservanza  degli impegni a cio'
conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.
   Art. 124-ter. - (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di
comportamento).  -  1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza,
stabilisce  le  forme  di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di
comportamento   promossi   da   societa'   di   gestione  di  mercati
regolamentati  o da associazioni di categoria degli operatori, vigila
sulla  veridicita' delle informazioni riguardanti l'adempimento degli
impegni  assunti,  diffuse  dai  soggetti  che  vi abbiano aderito, e
irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione";
   n)  nella  parte  IV,  titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 e'
inserita la seguente sezione:
                           "Sezione V-bis.
            Redazione dei documenti contabili societari.
   Art.  154-bis.  - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili  societari). - 1. Lo statuto prevede le modalita' di nomina
di  un  dirigente  preposto  alla  redazione  dei documenti contabili
societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
   2. Gli atti e le comunicazioni della societa' previste dalla legge
o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione
economica,  patrimoniale  o  finanziaria  della stessa societa', sono
accompagnati  da  una  dichiarazione scritta del direttore generale e
del   dirigente  preposto  alla  redazione  dei  documenti  contabili
societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
   3.  Il  dirigente  preposto alla redazione dei documenti contabili
societari  predispone  adeguate  procedure amministrative e contabili
per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del
bilancio consolidato nonche' di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
   4.  Al  dirigente  preposto alla redazione dei documenti contabili
societari  devono  essere  conferiti  adeguati  poteri  e  mezzi  per
l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
   5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione  dei  documenti  contabili societari attestano con apposita
relazione,  allegata  al  bilancio  di  esercizio e, ove previsto, al
bilancio  consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce
il  bilancio,  nonche' la corrispondenza del bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione e' resa secondo
il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
   6.   Le   disposizioni   che  regolano  la  responsabilita'  degli
amministratori   si   applicano  anche  ai  dirigenti  preposti  alla
redazione  dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti
loro  spettanti,  salve le azioni esercitabili in base al rapporto di
lavoro con la societa'";
   o)  all'articolo  190, comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente:
   "d-bis)  ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in
cui  non  osservino  le  disposizioni  previste dall'articolo 25-bis,
commi 1 e 2";
   p)  all'articolo  191,  al  comma  1,  le  parole:  "comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 5-bis";
   q) all'articolo 193, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Nei  confronti  di  societa',  enti  o  associazioni tenuti a
effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e'
applicabile  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da cinquemila a
cinquecentomila  euro  per  l'inosservanza  delle  disposizioni degli
articoli  medesimi  o  delle  relative  disposizioni  applicative. Si
applica  il  disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni
sono  dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione
si applica nei confronti di quest'ultima".
 
          Note all'art. 14:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei
          servizi  di  investimento  e accessori i soggetti abilitati
          devono:
                a) comportarsi    con    diligenza,   correttezza   e
          trasparenza,  nell'interesse dei clienti e per l'integrita'
          dei mercati. "I soggetti abilitati classificano, sulla base
          di  criteri  generali minimi definiti con regolamento della
          CONSOB, che a tale fine puo' avvalersi della collaborazione
          delle   associazioni   maggiormente   rappresentative   dei
          soggetti   abilitati   e   del   Consiglio   nazionale  dei
          consumatori  e  degli  utenti,  di cui alla legge 30 luglio
          1998,  n.  281,  il  grado  di  rischiosita'  dei  prodotti
          finanziari  e delle gestioni di portafogli d'investimento e
          rispettano  il principio dell'adeguatezza fra le operazioni
          consigliate  agli  investitori,  o  effettuate per conto di
          essi,  e  il  profilo di ciascun cliente, determinato sulla
          base  della  sua  esperienza  in materia di investimenti in
          prodotti  finanziari, della sua situazione finanziaria, dei
          suoi  obiettivi  d'investimento  e della sua propensione al
          rischio,   salve   le  diverse  disposizioni  espressamente
          impartite   dall'investitore  medesimo  in  forma  scritta,
          ovvero  anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso
          di  strumenti  telematici, purche' siano adottate procedure
          che   assicurino  l'accertamento  della  provenienza  e  la
          conservazione della documentazione dell'ordine".
                b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
          operare   in  modo  che  essi  siano  sempre  adeguatamente
          informati;
                c) organizzarsi  in modo tale da ridurre al minimo il
          rischio  di  conflitti  di  interesse  e,  in situazioni di
          conflitto,  agire in modo da assicurare comunque ai clienti
          trasparenza ed equo trattamento;
                d) disporre   di   risorse   e  procedure,  anche  di
          controllo   interno,   idonee  ad  assicurare  l'efficiente
          svolgimento dei servizi;
                e) svolgere   una   gestione   indipendente,  sana  e
          prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
          dei clienti sui beni affidati.
              2.   Nello   svolgimento  dei  servizi  le  imprese  di
          investimento,  le  banche  e  le  societa'  di gestione del
          risparmio  possono,  previo consenso scritto, agire in nome
          proprio e per conto del cliente.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  31  (Promotori  finanziari).  - 1. Per l'offerta
          fuori  sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
          finanziari.
              2.  E'  promotore finanziario la persona fisica che, in
          qualita'  di  dipendente,  agente  o  mandatario,  esercita
          professionalmente  l'offerta  fuori  sede.  L'attivita'  di
          promotore     finanziario    e'    svolta    esclusivamente
          nell'interesse di un solo soggetto.
              3.  Il  soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
          responsabile  in  solido  dei  danni  arrecati  a terzi dal
          promotore   finanziario,   anche   se   tali   danni  siano
          conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
              4.  E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
          articolato in sezioni territoriali.
              Alla  tenuta dell'albo provvede un organismo costituito
          dalle   associazioni   professionali   rappresentative  dei
          promotori   e   dei   soggetti  abilitati.  L'organismo  ha
          personalita'   giuridica   ed   e'  ordinato  in  forma  di
          associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel
          rispetto  del principio di articolazione territoriale delle
          proprie  strutture  e  attivita'. Nell'ambito della propria
          autonomia  finanziaria  l'organismo  determina e riscuote i
          contributi  e  le  altre  somme dovute dagli iscritti e dai
          richiedenti   l'iscrizione,  nella  misura  necessaria  per
          garantire  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'. Esso
          provvede   all'iscrizione  all'albo,  previa  verifica  dei
          necessari   requisiti,   e   svolge  ogni  altra  attivita'
          necessaria  per  la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel
          rispetto   dei   principi   e  dei  criteri  stabiliti  con
          regolamento  dalla  CONSOB,  e  sotto  la  vigilanza  della
          medesima.
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
          regolamento   adottato   sentita  la  CONSOB,  determina  i
          requisiti   di   onorabilita'  e  di  professionalita'  per
          l'iscrizione  all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
          professionalita'  per  l'iscrizione all'albo sono accertati
          sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
          della   pregressa   esperienza  professionale,  validamente
          documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
              6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi:
                a) alla  formazione  dell'albo previsto dal comma 4 e
          alle relative forme di pubblicita';
                b) ai    requisiti    di   rappresentativita'   delle
          associazioni  professionali  dei promotori finanziari e dei
          soggetti abilitati;
                c) all'iscrizione  all'albo  previsto  dal  comma 4 e
          alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
                d) alle cause di incompatibilita';
                e) ai   provvedimenti   cautelari   e  alle  sanzioni
          disciplinati,  rispettivamente,  dagli  articoli 55 e 196 e
          alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
          stesso art. 196, comma 1;
                f) all'esame,  da  parte  della  stessa  CONSOB,  dei
          reclami  contro  le delibere dell'organismo di cui al comma
          4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
                g) alle  regole  di  presentazione e di comportamento
          che  i  promotori  finanziari devono osservare nei rapporti
          con la clientela;
                h) alle  modalita'  di  tenuta  della  documentazione
          concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
                i) all'attivita'  dell'organismo  di cui al comma 4 e
          alle  modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
          stessa CONSOB;
                l) alle  modalita' di aggiornamento professionale dei
          promotori finanziari.
              7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai
          soggetti  che  si  avvalgono  di  promotori  finanziari  la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti  fissando  i  relativi termini. Essa puo' inoltre
          effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
          e il compimento degli atti ritenuti necessari.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  62 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.    62    (Regolamento    del   mercato).   -   1.
          L'organizzazione   e   la   gestione   del   mercato   sono
          disciplinate  da  un  regolamento deliberato dall'assemblea
          ordinaria  della  societa' di gestione; il regolamento puo'
          attribuire  al  consiglio  di  amministrazione il potere di
          dettare disposizioni di attuazione.
              1-bis.  Qualora  le  azioni  della societa' di gestione
          siano  quotate  in un mercato regolamentato, il regolamento
          di   cui   al  comma  1  e'  deliberato  dal  consiglio  di
          amministrazione della societa' medesima.
              2. Il regolamento determina in ogni caso:
                a) le  condizioni  e  le  modalita' di ammissione, di
          esclusione   e  di  sospensione  degli  operatori  e  degli
          strumenti finanziari dalle negoziazioni;
                b) le  condizioni  e  le modalita' per lo svolgimento
          delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
          e degli emittenti;
                c) le  modalita'  di  accertamento,  pubblicazione  e
          diffusione dei prezzi;
                d) i  tipi  di  contratti  ammessi alle negoziazioni,
          nonche'  i  criteri  per la determinazione dei quantitativi
          minimi negoziabili.
              2-bis.  Il  regolamento puo' stabilire che le azioni di
          societa'  controllanti,  il  cui attivo sia prevalentemente
          composto  dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una
          o   piu'   societa'   con   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati,  vengano  negoziate in segmento distinto del
          mercato.
              3.  La  CONSOB  detta  disposizioni  per  assicurare la
          pubblicita' del regolamento del mercato.
              3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
                a) i   criteri   di   trasparenza   contabile   e  di
          adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei
          controlli interni che le societa' controllate, costituite e
          regolate  dalla  legge di Stati non appartenenti all'Unione
          europea,   devono  rispettare  affinche'  le  azioni  della
          societa'  controllante possano essere quotate in un mercato
          regolamentato  italiano. Si applica la nozione di controllo
          di cui all'art. 93;
                b) le  condizioni in presenza delle quali non possono
          essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte
          all'attivita'   di   direzione  e  coordinamento  di  altra
          societa';
                c) i   criteri   di   trasparenza   e  i  limiti  per
          l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano
          delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito
          esclusivamente da partecipazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  64 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  64 (Organizzazione e funzionamento del mercato).
          - 1. La societa' di gestione:
                a) predispone  le  strutture,  fornisce i servizi del
          mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
                b) adotta  tutti  gli  atti  necessari  per  il  buon
          funzionamento  del  mercato  e  verifica  il  rispetto  del
          regolamento;
                b-bis) adotta  le disposizioni e gli atti necessari a
          prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
          e manipolazioni del mercato;
                c) dispone    l'ammissione,    l'esclusione    e   la
          sospensione  degli  strumenti  finanziari e degli operatori
          dalle  negoziazioni  "e  comunica immediatamente le proprie
          decisioni  alla  CONSOB;  l'esecuzione  delle  decisioni di
          ammissione  e  di  esclusione  e'  sospesa  finche' non sia
          decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)";
                d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
          del mercato, segnalando le iniziative assunte;
                e) provvede   alla  gestione  e  alla  diffusione  al
          pubblico  delle  informazioni  e dei documenti indicati nei
          regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
                f) provvede  agli  altri compiti a essa eventualmente
          affidati dalla CONSOB.
              1-bis. La CONSOB:
                a) puo'   vietare  l'esecuzione  delle  decisioni  di
          ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una
          decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli
          operatori  dalle  negoziazioni,  entro  cinque  giorni  dal
          ricevimento   della   comunicazione  di  cui  al  comma  1,
          lettera c),  se,  sulla  base degli elementi informativi in
          suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalita'
          di cui all'art. 74, comma 1;
                b) puo'  chiedere  alla societa' di gestione tutte le
          informazioni  che  ritenga  utili  per  i  fini di cui alla
          lettera a);
                c) puo'    chiedere   alla   societa'   di   gestione
          l'esclusione  o la sospensione degli strumenti finanziari e
          degli operatori dalle negoziazioni.
              1-ter.  L'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione
          dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
          societa'  di  gestione  in  un mercato da essa gestito sono
          disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le
          modificazioni  da  apportare al regolamento del mercato per
          assicurare  la  trasparenza,  l'ordinato  svolgimento delle
          negoziazioni  e  la  tutela  degli investitori, nonche' per
          regolare  le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione
          dei  suddetti  strumenti e' subordinata all'adeguamento del
          regolamento del relativo mercato.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 74 (Vigilanza sui mercati). - 1. La CONSOB vigila
          sui   mercati   regolamentati  al  fine  di  assicurare  la
          trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la
          tutela degli investitori.
              1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni
          del   regolamento  del  mercato,  relative  agli  strumenti
          finanziari  di cui all'art. 64, comma 1-ter, da parte della
          societa' di gestione.
              2.  La  CONSOB,  con le modalita' e nei termini da essa
          stabiliti,  puo'  chiedere  alle  societa'  di  gestione la
          comunicazione  anche  periodica  di  dati,  notizie, atti e
          documenti  nonche'  eseguire  ispezioni  presso le medesime
          societa'  e  richiedere  l'esibizione  di  documenti  e  il
          compimento degli atti ritenuti necessari.
              3.  In  caso di necessita' e urgenza, la CONSOB adotta,
          per  le  finalita'  indicate  al  comma  1, i provvedimenti
          necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione.
              4.  I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere
          adottati   dal   presidente   della  CONSOB  o  da  chi  lo
          sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono
          immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione
          della  Commissione  che  delibera  nel  termine  di  cinque
          giorni;  i provvedimenti perdono efficacia se non approvati
          entro tale termine.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  94 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  94  (Obblighi  degli offerenti). - 1. Coloro che
          intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne
          danno  preventiva  comunicazione  alla CONSOB, allegando il
          prospetto destinato alla pubblicazione.
              2. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda
          delle  caratteristiche  dei  prodotti  finanziari  e  degli
          emittenti,   sono   necessarie  affinche'  gli  investitori
          possano  pervenire  a  un fondato giudizio sulla situazione
          patrimoniale,  economica  e  finanziaria  e sull'evoluzione
          dell'attivita'    dell'emittente   nonche'   sui   prodotti
          finanziari e sui relativi diritti.
              3.   Quando   la   sollecitazione   riguarda   prodotti
          finanziari non quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi
          dell'art.   116,   la   pubblicazione   del   prospetto  e'
          autorizzata dalla CONSOB secondo le modalita' e nei termini
          da  essa  stabiliti  con  regolamento. Negli altri casi, la
          CONSOB,  entro  quindici  giorni  dalla comunicazione, puo'
          indicare   agli   offerenti   informazioni  integrative  da
          inserire   nel   prospetto   e   specifiche   modalita'  di
          pubblicazione  dello  stesso.  Decorso  tale  termine,  gli
          offerenti possono procedere alla pubblicazione.
              4. Gli offerenti hanno facolta' di chiedere il rilascio
          dell'autorizzazione  prevista  dal  comma  3,  ai  fini del
          riconoscimento   all'estero  del  prospetto  pubblicato  in
          Italia.
              5. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli
          mercati, la CONSOB, su richiesta della societa' di gestione
          del  mercato,  puo' affidarle compiti inerenti al controllo
          del    prospetto    per   sollecitazioni   all'investimento
          riguardanti  strumenti finanziari quotati ovvero oggetto di
          domanda   di  ammissione  alla  quotazione  in  un  mercato
          regolamentato.
              5-bis.  La  CONSOB determina quali strumenti o prodotti
          finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi
          fra  il  pubblico  ai  sensi  dell'art.  116  e individuati
          attraverso  una  particolare  denominazione o sulla base di
          specifici  criteri qualificativi, devono avere un contenuto
          tipico determinato.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 114 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  114  (Comunicazioni al pubblico). - 1. Fermi gli
          obblighi di pubblicita' previsti da specifiche disposizioni
          di  legge,  gli  emittenti  quotati  e  i  soggetti  che li
          controllano  comunicano  al  pubblico,  senza  indugio,  le
          informazioni   privilegiate   di   cui   all'art.  181  che
          riguardano  direttamente  detti  emittenti  e  le  societa'
          controllate.   La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento  le
          modalita'  e i termini di comunicazione delle informazioni,
          detta  disposizioni  per  coordinare le funzioni attribuite
          alla societa' di gestione del mercato con le proprie e puo'
          individuare   compiti   da   affidarle   per   il  corretto
          svolgimento  delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1,
          lettera b).
              2.  Gli  emittenti quotati impartiscono le disposizioni
          occorrenti  affinche'  le  societa'  controllate forniscano
          tutte  le  notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
          comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate
          trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
              3.  I  soggetti  indicati nel comma 1 possono, sotto la
          propria  responsabilita',  ritardare  la  comunicazione  al
          pubblico  delle  informazioni privilegiate, nelle ipotesi e
          alle  condizioni  stabilite  dalla  CONSOB con regolamento,
          sempre  che cio' non possa indurre in errore il pubblico su
          fatti  e  circostanze  essenziali e che gli stessi soggetti
          siano  in  grado  di garantirne la riservatezza. La CONSOB,
          con  regolamento,  puo'  stabilire  che l'emittente informi
          senza  indugio  la  stessa  autorita'  della  decisione  di
          ritardare  la  divulgazione  al  pubblico  di  informazioni
          privilegiate  e  puo'  individuare  le  misure necessarie a
          garantire che il pubblico sia correttamente informato.
              4.  Qualora  i  soggetti  indicati  al  comma  1, o una
          persona   che  agisca  in  loro  nome  o  per  loro  conto,
          comunichino   nel   normale  esercizio  del  lavoro,  della
          professione,  della funzione o dell'ufficio le informazioni
          indicate  al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un
          obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o
          contrattuale,  gli  stessi  soggetti indicati al comma 1 ne
          danno  integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente
          nel  caso  di  divulgazione intenzionale e senza indugio in
          caso di divulgazione non intenzionale.
              5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai
          soggetti  indicati  nel comma 1, ai componenti degli organi
          di  amministrazione  e controllo e ai dirigenti, nonche' ai
          soggetti  che  detengono  una  partecipazione  rilevante ai
          sensi  dell'art.  120 o che partecipano a un patto previsto
          dall'art.  122 che siano resi pubblici, con le modalita' da
          essa   stabilite,   notizie   e   documenti  necessari  per
          l'informazione  del pubblico. In caso di inottemperanza, la
          CONSOB   provvede   direttamente   a   spese  del  soggetto
          inadempiente.
              6.  Qualora  i soggetti indicati nel comma 1 oppongano,
          con  reclamo  motivato, che dalla comunicazione al pubblico
          delle  informazioni,  richiesta ai sensi del comma 5, possa
          derivare  loro  grave  danno, gli obblighi di comunicazione
          sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, puo' escludere
          anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle
          informazioni,  sempre  che cio' non possa indurre in errore
          il  pubblico  su  fatti e circostanze essenziali. Trascorso
          tale termine, il reclamo si intende accolto.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          di  controllo  o  di  direzione in un emittente quotato e i
          dirigenti  che  abbiano  regolare  accesso  a  informazioni
          privilegiate  indicate  al comma 1 e detengano il potere di
          adottare   decisioni   di  gestione  che  possono  incidere
          sull'evoluzione  e  sulle prospettive future dell'emittente
          quotato,  chiunque  detenga azioni in misura almeno pari al
          10  per  cento  del  capitale  sociale,  nonche' ogni altro
          soggetto   che   controlla   l'emittente   quotato,  devono
          comunicare  alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi
          ad  oggetto  azioni emesse dall'emittente o altri strumenti
          finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
          interposta   persona.   Tale   comunicazione   deve  essere
          effettuata  anche  dal coniuge non separato legalmente, dai
          figli, anche del coniuge, a carico, nonche' dai genitori, i
          parenti   e   gli  affini  conviventi  dei  soggetti  sopra
          indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla CONSOB
          con  regolamento,  in attuazione della direttiva 2004/72/CE
          del  29 aprile  2004 della Commissione. La CONSOB individua
          con  lo  stesso regolamento le operazioni, le modalita' e i
          termini  delle  comunicazioni,  le modalita' e i termini di
          diffusione  al  pubblico delle informazioni, nonche' i casi
          in  cui  detti  obblighi si applicano anche con riferimento
          alle  societa'  in  rapporto  di  controllo con l'emittente
          nonche'  ad  ogni  altro  ente  nel  quale i soggetti sopra
          indicati  svolgono  le  funzioni previste dal primo periodo
          del presente comma.
              8.  I  soggetti  che  producono o diffondono ricerche o
          valutazioni,  con  l'esclusione  delle  societa' di rating,
          riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
          comma  1,  lettera  a),  o gli emittenti di tali strumenti,
          nonche'   i  soggetti  che  producono  o  diffondono  altre
          informazioni  che  raccomandano  o  propongono strategie di
          investimento  destinate  ai  canali  di  divulgazione  o al
          pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
          e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
          di   interessi   riguardo  agli  strumenti  finanziari  cui
          l'informazione si riferisce.
              9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
                a) disposizioni di attuazione del comma 8;
                b) le  modalita'  di  pubblicazione  delle ricerche e
          delle  informazioni  indicate al comma 8 prodotte o diffuse
          da  emittenti  quotati  o da soggetti abilitati, nonche' da
          soggetti in rapporto di controllo con essi.
              10.   Fatto   salvo   il   disposto  del  comma  8,  le
          disposizioni  emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non
          si   applicano   ai   giornalisti   soggetti   a  norme  di
          autoregolamentazione    equivalenti    purche'    la   loro
          applicazione  consenta di conseguire gli stessi effetti. La
          CONSOB  valuta,  preventivamente  e  in  via  generale,  la
          sussistenza di dette condizioni.
              11.  Le  istituzioni  che diffondono al pubblico dati o
          statistiche  idonei  ad influenzare sensibilmente il prezzo
          degli  strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1,
          lettera  a),  devono  divulgare  tali  informazioni in modo
          corretto e trasparente.
              12.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti
          finanziari  per  i quali sia stata presentata una richiesta
          di  ammissione  alle negoziazioni nei mercati regolamentati
          italiani.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 115 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  115 (Comunicazioni alla CONSOB). - 1. La CONSOB,
          al  fine  di  vigilare sulla correttezza delle informazioni
          fornite al pubblico puo', anche in via generale:
                a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che
          li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la
          comunicazione   di   notizie  e  documenti,  fissandone  le
          relative modalita';
                b) assumere   notizie,   anche   mediante   la   loro
          audizione,   dai   componenti  degli  organi  sociali,  dai
          direttori  generali,  dai dirigenti preposti alla redazione
          dei  documenti contabili societari e dagli altri dirigenti,
          dalle  societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti
          indicati nella lettera a);
                c) eseguire  ispezioni  presso  i  soggetti  indicati
          "nelle  lettere a) e b), al fine di controllare i documenti
          aziendali e di acquisirne copia";
                c-bis) esercitare   gli   ulteriori  poteri  previsti
          dall'art. 187-octies;
              2.  I  poteri  previsti  "dalle  lettere  a),  b) e c)"
          possono  essere  esercitati  nei confronti dei soggetti che
          detengono  una  partecipazione rilevante ai sensi dell'art.
          120 o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122.
              3.  La  CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o
          agli  enti  che partecipano direttamente o indirettamente a
          societa'  con  azioni  quotate l'indicazione nominativa, in
          base  ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa'
          fiduciarie, dei sfiducianti.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 190 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
          tema  di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
          I  soggetti  che  svolgono funzioni di amministrazione o di
          direzione  e  i  dipendenti di societa' o enti, i quali non
          osservano  le  disposizioni  previste  dagli articoli 6; 7,
          commi  2  e  3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;
          24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3,
          4  e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
          3,  4,  6  e  7;  37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40,
          comma  1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,
          commi  7  e  8;  50,  comma  1;  65;  187-nonies, ovvero le
          disposizioni  generali  o  particolari  emanate dalla Banca
          d'Italia  o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono
          puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
          milione a lire cinquanta milioni.
              2. La stessa sanzione si applica:
                a) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa'  di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
          delle  disposizioni  previste dal capo I del titolo I della
          parte III e di quelle emanate in base ad esse;
                b) ai    soggetti    che    svolgono    funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa'  di  gestione accentrata, nel caso di inosservanza
          delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
          di quelle emanate in base ad esse;
                c) agli   organizzatori,   agli   emittenti   e  agli
          operatori,  nel  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
          previste dagli articoli 78 e 79;
                d) ai  soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
          articoli 68,  69,  comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
          amministrazione  o  di  direzione  della  societa' indicata
          nell'art.  69,  comma  1,  nel  caso  di inosservanza delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma
          1, e di quelle applicative delle medesime;
                d-bis) ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese  di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
          disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2;
              3.  Le  sanzioni  previste dai commi 1 e 2 si applicano
          anche  ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le  disposizioni  indicate nei medesimi commi o non abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio,  affinche'  le  disposizioni stesse non fossero da
          altri  violate.  La  stessa sanzione si applica nel caso di
          violazione  delle  disposizioni previste dall'art. 8, commi
          da 2 a 6.
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente  articolo non  si  applica  l'art.  16 della legge
          24 novembre 1981, n. 689.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 191 del
          gia'  citato decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   191  (Sollecitazione  all'investimento).  -  1.
          Chiunque   effettua   sollecitazioni   all'investimento  in
          violazione delle disposizioni degli articoli 94, "comma 1 e
          5-bis", e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati
          a  norma  degli  articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), e'
          punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da un
          decimo alla meta' del valore totale dei prodotti finanziari
          offerti,  e comunque non superiore a lire duecento milioni.
          Se  il valore totale dei prodotti finanziari offerti non e'
          determinato,   si   applica   la   sanzione  amministrativa
          pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 193 del
          gia'  citato decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
          e  delle  societa'  di  revisione).  -  1. Nei confronti di
          societa',  enti  o  associazioni  tenuti  a  effettuare  le
          comunicazioni  previste  dagli  articoli 113,  114 e 115 e'
          applicabile   la   sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          cinquemila  a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle
          disposizioni   degli  articoli medesimi  o  delle  relative
          disposizioni  applicative. Si applica il disposto dell'art.
          190,  comma  3.  Se  le  comunicazioni  sono  dovute da una
          persona  fisica,  in  caso  di  violazione  la  sanzione si
          applica nei confronti di quest'ultima.».