Art. 15.
(Responsabilita' dei dirigenti  preposti alla redazione dei documenti
                        contabili societari)
   1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  2434,  dopo  le parole: "dei direttori generali"
sono  inserite  le seguenti: ", dei dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari";
   b)  all'articolo  2635,  primo comma, dopo le parole: "i direttori
generali,"  sono  inserite  le  seguenti:  "i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari,";
   c)  all'articolo  2638,  commi primo e secondo, dopo le parole: "i
direttori generali," sono inserite le seguenti: "i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari,".
   2.  All'articolo  50-bis,  primo  comma,  numero 5), del codice di
procedura  civile,  dopo  le  parole:  "i  direttori  generali"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  i  dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari".
   3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  32-bis,  primo  comma,  le  parole: "e direttore
generale" sono sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e
   dirigente   preposto   alla   redazione  dei  documenti  contabili
   societari";
b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: "e direttore
generale" sono sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari";
   c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: "direttori
generali,"  sono  inserite  le  seguenti:  "dirigenti  preposti  alla
redazione dei documenti contabili societari,".
 
          Note all'art. 15:
              - Si riporta il testo dell'art. 2434 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 2434 (Azione di responsabilita). - L'approvazione
          del  bilancio non implica liberazione degli amministratori,
          dei   direttori  generali,  "dei  dirigenti  preposti  alla
          redazione  dei documenti contabili societari" e dei sindaci
          per  le  responsabilita'  incorse  nella  gestione  sociale
          [codice  civile  2364,  n.  4,  2392, 2393, 2393-bis, 2396,
          2407].».
              - Si riporta il testo dell'art. 2635 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa
          di utilita). - Gli amministratori, i direttori generali, "i
          dirigenti  preposti  alla redazione dei documenti contabili
          societari"  i sindaci, i liquidatori e i responsabili della
          revisione,  i  quali,  a  seguito  della  dazione  o  della
          promessa   di  utilita',  compiono  od  omettono  atti,  in
          violazione   degli   obblighi  inerenti  al  loro  ufficio,
          cagionando  nocumento  alla  societa',  sono  puniti con la
          reclusione sino a tre anni.
              La  stessa  pena  si  applica  a  chi  da'  o  promette
          l'utilita'.
              Si procede a querela della persona offesa.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2638 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
          autorita'  pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i
          direttori  generali,  "i  dirigenti preposti alla redazione
          dei   documenti   contabili   societari,"  i  sindaci  e  i
          liquidatori  di  societa'  o  enti  e  gli  altri  soggetti
          sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
          o  tenuti  ad  obblighi  nei  loro confronti, i quali nelle
          comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla
          legge,  al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
          vigilanza,  espongono  fatti  materiali  non rispondenti al
          vero,  ancorche'  oggetto  di valutazioni, sulla situazione
          economica,  patrimoniale  o finanziaria dei sottoposti alla
          vigilanza  ovvero,  allo  stesso  fine, occultano con altri
          mezzi  fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
          dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
          puniti  con  la  reclusione  da  uno  a  quattro  anni.  La
          punibilita'  e' estesa anche al caso in cui le informazioni
          riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
          conto di terzi.
              Sono  puniti  con  la stessa pena gli amministratori, i
          direttori  generali,  "i  dirigenti preposti alla redazione
          dei   documenti   contabili   societari",  i  sindaci  e  i
          liquidatori  di  societa',  o  enti  e  gli  altri soggetti
          sottoposti  per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza
          o  tenuti  ad  obblighi  nei  loro  confronti,  i quali, in
          qualsiasi  forma,  anche  omettendo le comunicazioni dovute
          alle  predette  autorita', consapevolmente ne ostacolano le
          funzioni.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 50-bis del codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in
          composizione   collegiale).   -  Il  tribunale  giudica  in
          composizione collegiale:
                1)   nelle   cause   nelle   quali   e'  obbligatorio
          l'intervento   del   pubblico   ministero,  salvo  che  sia
          altrimenti disposto;
                2)   nelle   cause   di   opposizione,  impugnazione,
          revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive
          di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
          alle  altre  leggi  speciali  disciplinanti la liquidazione
          coatta amministrativa (2);
                3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
                4)   nelle   cause  di  omologazione  del  concordato
          fallimentare e del concordato preventivo;
                5)  nelle  cause  di impugnazione delle deliberazioni
          dell'assemblea  e del consiglio di amministrazione, nonche'
          nelle  cause di responsabilita' da chiunque promosse contro
          gli  organi  amministrativi  e  di  controllo,  i direttori
          generali,   "i   dirigenti   preposti  alla  redazione  dei
          documenti   contabili  societari"  e  i  liquidatori  delle
          societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative,
          delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
                6)  nelle  cause  di impugnazione dei testamenti e di
          riduzione per lesione di legittima;
                7)  nelle  cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.
          117.
              Il   tribunale   giudica   altresi'   in   composizione
          collegiale   nei   procedimenti   in  camera  di  consiglio
          disciplinati  dagli  articoli 737 e seguenti, salvo che sia
          altrimenti disposto.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  32-bis  del codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  32-bis  (Interdizione  temporanea  dagli  uffici
          direttivi  delle  persone  giuridiche  e  delle imprese). -
          L'interdizione   dagli   uffici   direttivi  delle  persone
          giuridiche  e  delle  imprese  priva  il  condannato  della
          capacita'  di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
          di   amministratore,   sindaco,   liquidatore,   "direttore
          generale  e dirigente preposto alla redazione dei documenti
          contabili societari", nonche' ogni altro ufficio con potere
          di     rappresentanza    della    persona    giuridica    o
          dell'imprenditore.
              Essa  consegue  ad  ogni  condanna  alla reclusione non
          inferiore  a  sei  mesi  per delitti commessi con abuso dei
          poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  35-bis  del codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  35-bis  (Sospensione dall'esercizio degli uffici
          direttivi  delle  persone giuridiche e delle imprese). - La
          sospensione  dall'esercizio  degli  uffici  direttivi delle
          persone  giuridiche  e  delle  imprese  priva il condannato
          della  capacita'  di  esercitare,  durante  la sospensione,
          l'ufficio    di   amministratore,   sindaco,   liquidatore,
          "direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
          documenti  contabili societari", nonche' ogni altro ufficio
          con  potere  di  rappresentanza  della  persona giuridica o
          dell'imprenditore.
              Essa  non  puo'  avere  una durata inferiore a quindici
          giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna
          all'arresto  per  contravvenzioni  commesse  con  abuso dei
          poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 622 del codice penale,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  622  (Rivelazione  di  segreto professionale). -
          Chiunque,  avendo  notizia, per ragione del proprio stato o
          ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
          lo  rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio
          o  altrui  profitto,  e' punito, se dal fatto puo' derivare
          nocumento,  con la reclusione fino a un anno o con la multa
          da lire sessantamila a un milione [c.p. 31].
              La  pena  e'  aggravata  se  il  fatto  e'  commesso da
          amministratori,  direttori  generali,  "dirigenti  preposti
          alla  redazione dei documenti contabili societari", sindaci
          o  liquidatori  o se e' commesso da chi svolge la revisione
          contabile della societa'.
              Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa
          [c.p. 120; c.p.p. 336].»