Art. 16.
(Informazione  al  mercato  in  materia  di  attribuzione di azioni a
          esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
   1.  Dopo  l'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
   "Art.   114-bis.   -   (Informazione  al  mercato  in  materia  di
attribuzione   di   azioni   a   esponenti  aziendali,  dipendenti  o
collaboratori). - 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti
finanziari  a  favore  di componenti del consiglio di amministrazione
ovvero  del  consiglio  di gestione, di dipendenti o di collaboratori
non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di
componenti  del  consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di
gestione,   di  dipendenti  o  di  collaboratori  di  altre  societa'
controllanti  o  controllate  sono approvati dall'assemblea dei soci.
Almeno  quindici  giorni  prima  dell'esecuzione  dei piani sono rese
pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla societa'
di  gestione  del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione
del  pubblico,  e  ad  almeno  due agenzie di stampa, le informazioni
concernenti:
   a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
   b) i soggetti destinatari del piano;
   c)   le   modalita'   e  le  clausole  di  attuazione  del  piano,
specificando  se  la  sua attuazione e' subordinata al verificarsi di
condizioni   e,   in   particolare,  al  conseguimento  di  risultati
determinati;
   d)  l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per
l'incentivazione  della  partecipazione dei lavoratori nelle imprese,
di  cui  all'articolo  4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
   e) le modalita' per la determinazione dei prezzi o dei criteri per
la  determinazione  dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto
delle azioni;
   f)  i  vincoli  di disponibilita' gravanti sulle azioni ovvero sui
diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini
entro  i  quali  sia consentito o vietato il successivo trasferimento
alla stessa societa' o a terzi.
   2.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra  il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116.
   3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:
   a)  le  informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1,
che  devono  essere  fornite  in  relazione  alle  varie modalita' di
realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per
piani di particolare rilevanza;
   b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano
comportamenti  contrastanti  con  l'interesse  della  societa', anche
disciplinando  i  criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e
degli  altri  strumenti  finanziari,  le  modalita'  e  i termini per
l'esercizio  dei  diritti  che essi attribuiscono, i limiti alla loro
circolazione".