Art. 17.
                      (Disposizioni in materia
                       di mediatori creditizi)
   1.  I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16
della  legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attivita'
di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da
parte  delle  banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo
107  del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 17:
              - Si  riporta il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo
          1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
              «Art.   16.   -  1.  L'attivita'  di  mediazione  o  di
          consulenza  nella  concessione di finanziamenti da parte di
          banche   o  di  intermediari  finanziari  e'  riservata  ai
          soggetti  iscritti  in  apposito  albo  istituito presso il
          Ministero  del  tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
          dei cambi.
              2.  Con  regolamento  del  Governo  adottato  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
          Banca   d'Italia   e   l'Ufficio  italiano  dei  cambi,  e'
          specificato   il  contenuto  dell'attivita'  di  mediazione
          creditizia  e  sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
          la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
          dell'albo  medesimo.  La cancellazione puo' essere disposta
          per  il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
          gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
              3.   I   requisiti   di   onorabilita'   necessari  per
          l'iscrizione  nell'albo  di  cui al comma 1 sono i medesimi
          previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385.
              4.  Ai  soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
          creditizia   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni   del   Titolo   VI  del  decreto  legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385,  e del decreto-legge 3 maggio
          1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
              5.  L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
          e'  compatibile  con  lo  svolgimento  di  altre  attivita'
          professionali.
              6.  La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
          al   comma   1   e'   subordinata   all'indicazione,  nella
          pubblicita'   medesima,   degli  estremi  della  iscrizione
          nell'albo di cui allo stesso comma 1.
              7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
          senza  essere  iscritto  nell'albo  indicato  al comma 1 e'
          punito  con  la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
          la multa da quattro a venti milioni di lire.
              8.   Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano  alle  banche,  agli  intermediari finanziari, ai
          promotori  finanziari  iscritti all'albo previsto dall'art.
          5,  comma  5,  della  legge  2 gennaio  1991,  n. 1, e alle
          imprese assicurative.
              9.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato piu' grave,
          chi,    nell'esercizio    di    attivita'    bancaria,   di
          intermediazione  finanziaria  o  di  mediazione creditizia,
          indirizza   una   persona,   per   operazioni   bancarie  o
          finanziarie,  a  un  soggetto  non  abilitato all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria  o  finanziaria,  e'  punito  con
          l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
          venti milioni di lire.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 107 del gia' citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993:
              «Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
          97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47.».