ART. 31
               (giudizio di compatibilita' ambientale)

   1.   La  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale  deve
concludersi  con  un  giudizio  motivato  entro  novanta giorni dalla
pubblicazione  di  cui  all'articolo 28, comma 2, lettera b), salvi i
casi di interruzione e sospensione espressamente previsti.
   2.  L'inutile decorso del termine di cui al comma 1, da computarsi
tenuto  conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute,
implica  l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei
Ministri,   che   provvede  entro  sessanta  giorni,  previa  diffida
all'organo  competente ad adempiere entro il termine di venti giorni,
anche  su  istanza  delle parti interessate. In difetto, per progetti
sottoposti  a  valutazione  d'impatto  ambientale in sede statale, si
intende  emesso giudizio negativo sulla compatibilita' ambientale del
progetto.   Per   i   progetti  sottoposti  a  valutazione  d'impatto
ambientale  in  sede non statale, si applicano le disposizioni di cui
al  periodo  precedente  fino all'entrata in vigore di apposite norme
regionali  e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della
disciplina comunitaria vigente in materia.
   3. L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva alla
realizzazione  dell'opera  o dell'intervento progettato acquisisce il
giudizio  di  compatibilita'  ambientale  comprendente  le  eventuali
prescrizioni  per la mitigazione degli impatti, il monitoraggio delle
opere  e  degli  impianti e le misure previste per evitare, ridurre o
eventualmente  compensare  rilevanti  effetti  negativi.  Nel caso di
iniziative   promosse   da   autorita'  pubbliche,  il  provvedimento
definitivo  che  ne  autorizza  la  realizzazione  deve adeguatamente
evidenziare  la  conformita' delle scelte effettuate agli esiti della
procedura  d'impatto  ambientale.  Negli altri casi i progetti devono
essere  adeguati agli esiti del giudizio di compatibilita' ambientale
prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.
   4.  Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale
devono  essere  comunicati  ai  soggetti del procedimento, a tutte le
amministrazioni  pubbliche  competenti, anche in materia di controlli
ambientali,   e   devono   essere   adeguatamente  pubblicizzati.  In
particolare,  le  informazioni  messe  a  disposizione  del  pubblico
comprendono:   il   tenore   della  decisione  e  le  condizioni  che
eventualmente l'accompagnano; i motivi e le considerazioni principali
su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri
del  pubblico,  nonche'  le  informazioni  relative  al  processo  di
partecipazione  del  pubblico; una descrizione, ove necessario, delle
principali  misure  prescritte  al  fine  di  evitare,  ridurre  e se
possibile compensare i piu' rilevanti effetti negativi.