Art. 20.
               Posti vacanti nella funzione giudicante
  1.  I  posti  vacanti  nella  funzione giudicante di secondo grado,
individuati,   quanto   alle  sedi,  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle
domande  di  tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre
anni  le  funzioni  giudicanti di secondo grado, previa acquisizione,
sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
  2.  Tutti  i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalita':
    a)  per  il  30  per  cento,  ai  magistrati giudicanti che hanno
conseguito  l'idoneita'  nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali,  previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio
finale  formulato  al  termine dell'apposito corso di formazione alle
funzioni   di   secondo   grado  presso  la  Scuola  superiore  della
magistratura  di  cui  al  decreto  legislativo emanato in attuazione
della  delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma
2,  della  legge  25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
    b)  per  il  70  per  cento, ai magistrati giudicanti che abbiano
conseguito   l'idoneita'   nel  concorso  per  soli  titoli  previsto
dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo
grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto
legislativo  emanato  in attuazione della delega di cui agli articoli
1,  comma  1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e
del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
    c)  i  posti  di  cui  alla  lettera  a),  messi a concorso e non
coperti,  sono  assegnati  ai  magistrati  valutati positivamente nel
concorso  per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello
stesso anno;
    d)  i  posti  di  cui  alla  lettera  b),  messi a concorso e non
coperti,  sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso
per  titoli  ed  esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed
espletato nello stesso anno.
  3.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato   dei  consigli  giudiziari  e  gli  ulteriori  elementi  di
valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni
giudicanti  di  secondo  grado,  assegna  i  posti di cui al comma 2,
lettere  a),  b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi
concorsi  per  titoli  ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli,
formando la relativa graduatoria.
  4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo
grado  ai  sensi  di  quanto  previsto  al comma 3 possono presentare
domanda  di  tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni
dalla data di assunzione delle funzioni.
  5.  Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4
maggio  1998,  n.  133,  e successive modificazioni, i magistrati che
hanno  assunto  le  funzioni  giudicanti di secondo grado ai sensi di
quanto  previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e
che  hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il
termine  di  tre  anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno
diritto  a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
  6.    Il    Consiglio    superiore    della   magistratura   valuta
specificatamente   la  laboriosita'  con  riguardo  alle  domande  di
tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
 
          Note all'art. 20:
              - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
          e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
          25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
              - Il  testo  dell'art.  5 della legge 4 maggio 1998, n.
          133   (Incentivi   ai  magistrati  trasferiti  o  destinati
          d'ufficio  a  sedi  disagiate  e introduzione delle Tabelle
          infradistrettuali), e' il seguente:
              "Art.  5  (Valutazione  dei servizi prestati nelle sedi
          disagiate   a   seguito   di   assegnazione,  trasferimento
          d'ufficio  o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati
          o  trasferiti  d'ufficio  a  sedi disagiate l'anzianita' di
          servizio  e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
          successivo  a  quello  d'ufficio, in misura doppia per ogni
          anno  di  effettivo  servizio  prestato  nella sede dopo il
          primo biennio di permanenza.
              2.   Se  la  permanenza  in  servizio  presso  la  sede
          disagiata  del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a
          sedi  disagiate  supera  i  cinque  anni,  il  medesimo  ha
          diritto,  in  caso  di  trasferimento  a domanda, ad essere
          preferito  a  tutti  gli altri aspiranti, con esclusione di
          coloro  che  sono stati nominati uditori giudiziari in data
          anteriore al 9 maggio 1998.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1  e  2 non si
          applicano  ai  trasferimenti  a  domanda  o  d'ufficio  che
          prevedono   il   conferimento   di  incarichi  direttivi  e
          semidirettivi o funzioni di legittimita'.
              4.  Fermo  restando  quanto previsto nel comma 3, per i
          magistrati  applicati  in  sedi  disagiate  l'anzianita' di
          servizio  e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
          successivo,  con  l'aumento  della  meta'  per ogni mese di
          servizio  trascorso  nella  sede.  Le  frazioni di servizio
          inferiori al mese non sono considerate.".