Art. 21. Posti vacanti nella funzione requirente 1. I posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del Consiglio giudiziario. 2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; b) per il 70 per cento, ai magistrali requirenti che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria. 4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
Note all'art. 21: - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 5 della citata legge 4 maggio 1998, n. 13, si vedano le note all'art. 20.