Art. 21.
               Posti vacanti nella funzione requirente
  1.  I  posti  vacanti  nella  funzione requirente di secondo grado,
individuati,   quanto   alle  sedi,  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle
domande  di  tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre
anni  le  funzioni  requirenti di secondo grado, previa acquisizione,
sulla domanda, del parere motivato del Consiglio giudiziario.
  2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalita':
    a)  per  il  30  per  cento,  ai  magistrati requirenti che hanno
conseguito  l'idoneita'  nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali,  previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio
finale  formulato  al  termine dell'apposito corso di formazione alle
funzioni   di   secondo   grado  presso  la  Scuola  superiore  della
magistratura  di  cui  al  decreto  legislativo emanato in attuazione
della delega di cui agli articoli, comma 1, lettera b), e 2, comma 2,
della  legge  25  luglio  2005,  n.  150, e del giudizio di idoneita'
formulato all'esito del concorso;
    b)  per  il  70  per  cento,  ai  magistrali requirenti che hanno
conseguito   l'idoneita'   nel  concorso  per  soli  titoli  previsto
dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo
grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto
legislativo  emanato  in attuazione della delega di cui agli articoli
1,  comma  1,  lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e
del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
    c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti,
sono  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel
concorso  per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello
stesso anno;
    d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti,
sono  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera
a) ed espletato nello stesso anno.
  3.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato   dei  consigli  giudiziari  e  gli  ulteriori  elementi  di
valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni
requirenti  di  secondo  grado,  assegna  i  posti di cui al comma 2,
lettere  a),  b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi
concorsi  per  titoli  ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli,
formando la relativa graduatoria.
  4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo
grado  ai  sensi  di  quanto  previsto  al comma 3 possano presentare
domanda  di  tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni
dalla data di assunzione delle funzioni.
  5.  Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4
maggio  1998,  n.  133,  e successive modificazioni, i magistrati che
hanno  assunto  le  funzioni  requirenti di secondo grado ai sensi di
quanto  previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e
che  hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il
termine  di  tre  anni  dalla data di assunzione delle funzioni hanno
diritto  a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta
rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
  6.    Il    Consiglio    superiore    della   magistratura   valuta
specificatamente   la  laboriosita'  con  riguardo  alle  domande  di
tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
 
          Note all'art. 21:
              - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
          e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
          25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
              - Per  il testo dell'art. 5 della citata legge 4 maggio
          1998, n. 13, si vedano le note all'art. 20.