Art. 22.
                         Regime transitorio
  1.   La   frequentazione,   presso   la   Scuola   superiore  della
magistratura,  dei  corsi  di  formazione  alle funzioni giudicanti e
requirenti  di  secondo  grado,  di cui agli articoli 20 e 21, non e'
richiesta  ai  fini  della  assegnazione,  rispettivamente, dei posti
vacanti  residuati  nella  funzione giudicante di secondo grado e dei
posti  vacanti  residuati nella funzione requirente di secondo grado,
di  cui  ai  medesimi  articoli,  messi  a concorso in data anteriore
all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
  2.  Le  disposizioni  degli  articoli  20  e 21 non si applicano ai
magistrati  che,  alla  data  di  acquisto di efficacia del primo dei
decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150,  hanno  gia'  compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro
mesi,  tredici  anni  dalla  data  del  decreto  di nomina ad uditore
giudiziario.
  3.   Fatta  salva  la  facolta'  di  partecipare  ai  concorsi,  le
assegnazioni  per  l'effettivo conferimento delle funzioni di secondo
grado  ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo
di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia
del  decreto  legislativo  di  cui al medesimo comma, nell'ambito dei
posti  vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2
degli  articoli  20  e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero
rendersi   vacanti  a  seguito  dell'accoglimento  delle  domande  di
tramutamento  presentate  dai magistrati che gia' esercitano funzioni
giudicanti  o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta
sospeso  dalla  data di presentazione della domanda sino alla data di
comunicazione dell'esito della medesima.
 
          Nota all'art. 22:
              - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
          della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
          note alle premesse.