Art. 63. 
                      Avviso di preinformazione 
(art. 35, paragrafo 1, e art. 36,  paragrafo  1,  direttiva  2004/18;
  art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; 
art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995;  art.
               80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera  c)
dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre  di  ogni  anno,
rendono  noto  mediante  un  avviso  di   preinformazione,   conforme
all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato  dalla  Commissione  o  da
esse  stesse  sul  loro  "profilo  di  committente",  quale  indicato
all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35: 
    a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli  appalti
o degli  accordi  quadro,  per  gruppi  di  prodotti,  che  intendono
aggiudicare nei  dodici  mesi  successivi,  qualora  il  loro  valore
complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari  o
superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante
riferimento  alle  voci   della   nomenclatura   CPV;   il   Ministro
dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione; 
    b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli  appalti  o
degli  accordi  quadro,  per  ciascuna  delle  categorie  di  servizi
elencate nell'allegato II A, che  intendono  aggiudicare  nei  dodici
mesi successivi, qualora tale  importo  complessivo  stimato,  tenuto
conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; 
    c) per i lavori, le caratteristiche essenziali  dei  contratti  o
degli accordi quadro  che  intendono  aggiudicare  e  i  cui  importi
stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo  28,
tenuto conto dell'articolo 29. 
  2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono  inviati
alla Commissione o pubblicati sul  profilo  di  committente  il  piu'
rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. 
  3. L'avviso di cui alla lettera c) del  comma  1  e'  inviato  alla
Commissione  o  pubblicato  sul  profilo  di  committente   il   piu'
rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione  che  autorizza
il programma in cui si  inseriscono  i  contratti  di  lavori  o  gli
accordi  quadro  che  i  soggetti  di  cui  al  comma   1   intendono
aggiudicare. 
  4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione  sul  loro
profilo di committente inviano alla Commissione, per via  elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato
X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata  la  pubblicazione
di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 
  5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e'  obbligatoria
solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della  facolta'  di
ridurre i termini di ricezione delle offerte ai  sensi  dell'articolo
70, comma 7. 
  6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi  indicati  nel
presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti  1  e
2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il  formato  dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in  conformita'  alla
procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 
  7. L'avviso di preinformazione  e'  altresi'  pubblicato  sui  siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7,  con  le  modalita'  ivi
previste. 
  8. Il presente articolo non si  applica  alle  procedure  negoziate
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. 
 
          Nota agli articoli 63 e 64: 
              - Per la direttiva 2004/18/CE, si veda nelle note  alle
          premesse.