Art. 64. 
                            Bando di gara 
(art. 35, parr. 2 e 3, e  art.  36.1.,  direttiva  2004/18;  art.  3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art.  8,  co.
     2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Le stazioni appaltanti  che  intendono  aggiudicare  un  appalto
pubblico o un accordo quadro  mediante  procedura  aperta,  procedura
ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara,
dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione  con  un  bando  di
gara. 
  2. Le  stazioni  appaltanti  che  intendono  istituire  un  sistema
dinamico di acquisizione rendono nota  tale  intenzione  mediante  un
bando di gara. 
  3. Le stazioni appaltanti  che  intendono  aggiudicare  un  appalto
pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione  rendono  nota
tale intenzione con un bando di gara semplificato. 
  4. Il bando di gara contiene gli  elementi  indicati  nel  presente
codice, le informazioni di cui all'allegato IX A,  punto  3,  e  ogni
altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante,  secondo
il formato dei modelli di formulari  adottati  dalla  Commissione  in
conformita' alla procedura  di  cui  all'articolo  77,  paragrafo  2,
direttiva 2004/18. 
 
          Nota agli articoli 63 e 64: 
              - Per la direttiva 2004/18/CE, si veda nelle note  alle
          premesse.