Art. 65 
         Avviso sui risultati della procedura di affidamento 
  (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; 
art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8,
   co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un  contratto
pubblico o concluso un accordo quadro  inviano  un  avviso,  conforme
all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura  di
aggiudicazione,  entro  quarantotto  giorni  dall'aggiudicazione  del
contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
  2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita'  all'articolo
59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un  avviso  in
merito ai risultati della  procedura  di  aggiudicazione  di  ciascun
appalto basato su tale accordo. 
  3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo  al  risultato
dell'aggiudicazione degli appalti basati su un  sistema  dinamico  di
acquisizione entro quarantotto  giorni  dall'aggiudicazione  di  ogni
appalto. Esse possono  tuttavia  raggruppare  detti  avvisi  su  base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu'
tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
  4.  Nel  caso  degli   appalti   pubblici   di   servizi   elencati
nell'allegato II B, le stazioni appaltanti  indicano  nell'avviso  se
acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 
  5. L'avviso sui risultati della procedura di  affidamento  contiene
gli elementi indicati nel presente codice,  le  informazioni  di  cui
all'allegato X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta  utile,
secondo  il  formato  dei  modelli  di   formulari   adottati   dalla
Commissione. 
  6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto  o
alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la
loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia  contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di  operatori  economici  pubblici  o  privati  oppure  possa  recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.