Art. 68. 
                         Specifiche tecniche 
(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt.  10  e
11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art.  20,  d.lgs.
n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3,  d.P.R.  n.
                              554/1999) 
 
  1. Le specifiche tecniche definite al punto 1  dell'allegato  VIII,
figurano nei documenti del contratto, quali  il  bando  di  gara,  il
capitolato d'oneri o i  documenti  complementari.  Ogniqualvolta  sia
possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilita' per i  soggetti  disabili,
di una progettazione adeguata per  tutti  gli  utenti,  della  tutela
ambientale. 
  2. Le specifiche  tecniche  devono  consentire  pari  accesso  agli
offerenti  e  non  devono  comportare  la   creazione   di   ostacoli
ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 
  3. Fatte salve  le  regole  tecniche  nazionali  obbligatorie,  nei
limiti in cui sono  compatibili  con  la  normativa  comunitaria,  le
specifiche  tecniche  sono  formulate  secondo  una  delle  modalita'
seguenti: 
    a)  mediante   riferimento   a   specifiche   tecniche   definite
nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme  nazionali
che recepiscono norme europee, alle  omologazioni  tecniche  europee,
alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad  altri
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli  organismi  europei  di
normalizzazione o, se questi  mancano,  alle  norme  nazionali,  alle
omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche  nazionali
in materia di progettazione, di  calcolo  e  di  realizzazione  delle
opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento  contiene
la menzione "o equivalente"; 
    b) in termini di  prestazioni  o  di  requisiti  funzionali,  che
possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia  essere
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di  determinare
l'oggetto dell'appalto e  alle  stazioni  appaltanti  di  aggiudicare
l'appalto; 
    c) in termini di prestazioni o di  requisiti  funzionali  di  cui
alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera
a), quale mezzo per presumere la conformita' a dette prestazioni o  a
detti requisiti; 
    d) mediante riferimento alle specifiche di cui  alla  lettera  a)
per  talune  caratteristiche,  e  alle  prestazioni  o  ai  requisiti
funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 
  4. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento  alle
specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti  non
possono respingere un'offerta per  il  motivo  che  i  prodotti  e  i
servizi offerti non sono conformi alle specifiche  alle  quali  hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in  maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 
  5. Puo' costituire un mezzo appropriato una documentazione  tecnica
del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un  organismo
riconosciuto. 
  6. L'operatore  economico  che  propone  soluzioni  equivalenti  ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti  lo  segnala
con separata dichiarazione che allega all'offerta. 
  7. Quando si avvalgono della facolta',  prevista  al  comma  3,  di
definire le specifiche  tecniche  in  termini  di  prestazioni  o  di
requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non  possono  respingere
un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una  norma
nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica
europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale
o ad un riferimento tecnico elaborato  da  un  organismo  europeo  di
normalizzazione se tali specifiche contemplano  le  prestazioni  o  i
requisiti funzionali da esse prescritti. 
  8.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  7,  nella   propria   offerta
l'offerente e' tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente  dalle
stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro,
il  prodotto  o  il  servizio  conforme  alla  norma  ottempera  alle
prestazioni o ai requisiti  funzionali  prescritti.  Si  applicano  i
commi 5 e 6. 
  9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  prescrivono  caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali
sono contemplate al  comma  3,  lettera  b),  possono  utilizzare  le
specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono
definite  dalle  ecoetichettature  europee  (multi)nazionali   o   da
qualsiasi  altra  ecoetichettatura,  quando  ricorrono  le   seguenti
condizioni: 
    a) esse siano appropriate alla definizione delle  caratteristiche
delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; 
    b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati  sulla  scorta
di informazioni scientifiche; 
    c) le ecoetichettature siano adottate  mediante  un  processo  al
quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli  enti
governativi,  i  consumatori,  i  produttori,  i  distributori  e  le
organizzazioni ambientali; 
    d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 
  10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni  appaltanti  possono
precisare che i prodotti o servizi muniti  di  ecoetichettatura  sono
presunti conformi alle specifiche tecniche  definite  nel  capitolato
d'oneri;  essi  devono  accettare  qualsiasi  altro  mezzo  di  prova
appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante  o  una
relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
  11. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo  si
intendono i laboratori di prova, di calibratura e  gli  organismi  di
ispezione  e  di   certificazione   conformi   alle   norme   europee
applicabili. 
  12. Le stazioni appaltanti accettano i  certificati  rilasciati  da
organismi riconosciuti di altri Stati membri. 
  13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le
specifiche  tecniche  non  possono  menzionare  una  fabbricazione  o
provenienza  determinata  o  un  procedimento  particolare  ne'   far
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a
una produzione specifica che avrebbero come  effetto  di  favorire  o
eliminare  talune  imprese  o  taluni  prodotti.  Tale   menzione   o
riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione sufficientemente  precisa  e  intelligibile  dell'oggetto
dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione
che siano accompagnati dall'espressione "o equivalente".