Art. 36.
             Presentazione della domanda nella procedura
        di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata
  1.  Per  ottenere l'AIC di un medicinale veterinario anche in altri
Stati membri, il richiedente presenta in ciascuno di essi una domanda
basata su un fascicolo identico. Il fascicolo della domanda comprende
tutte  le informazioni amministrative e la documentazione scientifica
e  tecnica  di  cui  agli  articoli 12,  13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nei
documenti  allegati e' presente un elenco degli altri Stati membri ai
quali e' stata presentata la domanda.
  2.  Il  richiedente  che intende ottenere l'autorizzazione anche in
altri  Stati  membri, puo' chiedere nella domanda che l'Italia agisca
come  Stato  membro di riferimento. In questo caso il Ministero della
salute   predispone  una  relazione  di  valutazione  sul  medicinale
veterinario secondo l'articolo 37.