Art. 36. Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata 1. Per ottenere l'AIC di un medicinale veterinario anche in altri Stati membri, il richiedente presenta in ciascuno di essi una domanda basata su un fascicolo identico. Il fascicolo della domanda comprende tutte le informazioni amministrative e la documentazione scientifica e tecnica di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Nei documenti allegati e' presente un elenco degli altri Stati membri ai quali e' stata presentata la domanda. 2. Il richiedente che intende ottenere l'autorizzazione anche in altri Stati membri, puo' chiedere nella domanda che l'Italia agisca come Stato membro di riferimento. In questo caso il Ministero della salute predispone una relazione di valutazione sul medicinale veterinario secondo l'articolo 37.