Art. 39.
         Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri
  1. Quando uno stesso medicinale veterinario e' stato oggetto di due
o  piu' domande di AIC, di cui una presentata in Italia a norma degli
articoli 12,  13,  14,  15,  16,  e 17 e gli Stati membri interessati
hanno  adottato  decisioni  divergenti in merito alla autorizzazione,
alla  sospensione  o  alla  revoca,  il  Ministero  della salute o il
titolare   dell'AIC  possono  adire  il  Comitato  per  i  medicinali
veterinari   affinche'   si   applichi   la  procedura  di  cui  agli
articoli 40,  41  e  42.  Dopo  l'espletamento  di tale procedura, il
Ministero   della   salute   adegua,   ove   necessario,  le  proprie
determinazioni  alla  decisione  adottata  in sede comunitaria, entro
trenta  giorni dalla notifica della stessa. La disposizione di cui al
precedente  periodo si applica, altresi', quando il Comitato e' adito
direttamente  dalla  Commissione  o  da  altro  Stato  membro  o  dal
richiedente o dal titolare dell'AIC in altro Stato membro.
  2.  Allo  scopo di promuovere l'armonizzazione delle autorizzazioni
dei  medicinali  veterinari  nella  Unione  europea  e  di rafforzare
l'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 10 e 1l, il
Ministero della salute trasmette al Gruppo di coordinamento un elenco
dei  medicinali  per  i  quali  dovrebbe  essere redatto un riassunto
armonizzato  delle  caratteristiche  del prodotto. Il Ministero della
salute   adegua,  ove  necessario,  le  proprie  determinazioni  alle
decisioni adottate in sede comunitaria secondo la procedura di cui al
comma 1, entro 30 giorni dalla notifica delle stesse.