Art. 40. 
   Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato 
  1. In casi particolari che coinvolgano  gli  interessi  dell'Unione
europea, il  Ministero  della  salute  oppure  il  richiedente  o  il
titolare dell'AIC possono adire il Comitato affinche' si applichi  la
procedura di cui all'articolo 38, comma 3, prima che  sia  presa  una
decisione  sulla  domanda,  sulla  sospensione  o  sulla  revoca   di
un'autorizzazione oppure su qualsiasi altra modifica delle condizioni
dell'autorizzazione  che  appare  necessaria  per  tener   conto   in
particolare delle informazioni raccolte a norma del titolo VII. 
  2. Il Ministero della salute  specifica  chiaramente  la  questione
sottoposta al Comitato per i medicinali veterinari e  ne  informa  il
richiedente o il titolare dell'AIC. 
  3. Il Ministero  della  salute  e  il  richiedente  o  il  titolare
dell'AIC trasmettono al Comitato tutte  le  informazioni  disponibili
concernenti la questione. 
  4. Dopo l'espletamento della  procedura  di  cui  all'articolo  38,
comma 3, il Ministero della salute adotta le  proprie  determinazioni
o,  ove  necessario,  adegua   le   determinazioni   gia'   adottate,
conformandosi alla decisione  adottata  in  sede  comunitaria,  entro
trenta giorni dalla notifica della stessa.