Art. 40.
              Casi particolari di interesse comunitario
                        per adire il Comitato
  1.  In  casi  particolari che coinvolgano gli interessi dell'Unione
europea,  il  Ministero  della  salute  oppure  il  richiedente  o il
titolare  dell'AIC possono adire il Comitato affinche' si applichi la
procedura  di  cui  all'articolo 38, comma 3, prima che sia presa una
decisione   sulla  domanda,  sulla  sospensione  o  sulla  revoca  di
un'autorizzazione oppure su qualsiasi altra modifica delle condizioni
dell'autorizzazione   che   appare  necessaria  per  tener  conto  in
particolare delle informazioni raccolte a norma del titolo VII.
  2.  Il  Ministero  della  salute specifica chiaramente la questione
sottoposta  al  Comitato  per i medicinali veterinari e ne informa il
richiedente o il titolare dell'AIC.
  3.  Il  Ministero  della  salute  e  il  richiedente  o il titolare
dell'AIC  trasmettono  al  Comitato tutte le informazioni disponibili
concernenti la questione.
  4.  Dopo  l'espletamento  della  procedura  di cui all'articolo 38,
comma 3,  il  Ministero della salute adotta le proprie determinazioni
o,   ove   necessario,   adegua   le  determinazioni  gia'  adottate,
conformandosi  alla  decisione  adottata  in  sede comunitaria, entro
trenta giorni dalla notifica della stessa.