Art. 41.
                         Riesame del parere
  1.  Entro  15  giorni  dalla  ricezione di un parere sospensivo, di
modifica  o  di  revoca  da  parte  dell'Agenzia, il richiedente o il
titolare  dell'AIC  puo'  comunicare  per  iscritto  all'Agenzia  che
intende  presentare  domanda  di  riesame del parere espresso. In tal
caso,  entro  60  giorni dalla ricezione dello stesso, esso trasmette
all'Agenzia,  una  relazione  particolareggiata che illustri i motivi
posti a fondamento della domanda di riesame.