Art. 42.
                     Ipotesi di difformi pareri
                      tra Agenzia e Commissione
  1.   Qualora   il  Ministero  della  salute  abbia  ricevuto  dalla
Commissione   un   progetto  di  decisione  non  conforme  al  parere
dell'Agenzia,  trasmette,  entro  i  successivi  22 giorni o entro il
termine   di   tempo   inferiore   stabilito   dal  Presidente  della
Commissione, le proprie osservazioni.
  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma 1  e nel termine ivi previsto, il
Ministero  della  salute puo' richiedere per iscritto che il progetto
di  decisione  sia discusso dal Comitato permanente riunito in seduta
plenaria.
  3.  Il  Ministero  della  salute,  sia  in qualita' di Stato membro
interessato  che  di  Stato  membro  di riferimento rilascia o revoca
l'AIC,  ovvero  ne modifica le condizioni per quanto e' necessario al
fine  di  conformarsi  alla  decisione  definitiva  adottata entro 30
giorni  dalla sua notifica, facendo riferimento alla decisione stessa
e ne informa la Commissione e l'Agenzia.