Art. 43. 
       Variazioni delle autorizzazioni di mutuo riconoscimento 
  1. Il Ministero della salute esamina tutte le domande  di  modifica
dell'AIC rilasciate secondo  le  disposizioni  del  presente  capo  e
presentate  dal  titolare  delle  stesse.  Il  titolare  di   un'AIC,
rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, che  chieda  di
apportare modifiche all'autorizzazione  stessa,  deve  sottoporre  la
domanda anche agli  altri  Stati  membri  che  hanno  autorizzato  il
medicinale. 
  2. Ove il Ministero della salute ritenga necessario, per la  tutela
della salute umana o degli animali  o  dell'ambiente,  modificare  le
condizioni di un'AIC rilasciata secondo le disposizioni del  presente
capo,  o  sospendere  o   revocare   l'autorizzazione,   ne   informa
immediatamente l'Agenzia. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo  40,  in  casi  eccezionali,
quando e' indispensabile un  provvedimento  urgente  a  tutela  della
salute umana o degli animali o dell'ambiente, e fino a quando non sia
stata presa una decisione definitiva, il Ministero della salute  puo'
sospendere  l'immissione  in  commercio  e   l'uso   del   medicinale
veterinario interessato. La decisione  adottata  e'  comunicata  alla
Commissione  e  agli  Stati  membri,  non  oltre  il  giorno  feriale
successivo alla sua adozione.