Art. 45. 
   Norme che non si applicano ai medicinali veterinari omeopatici 
  1. Gli articoli 38, commi 3, 4 e 5, e  39,  40,  41  e  42  non  si
applicano ai medicinali veterinari omeopatici di cui all'articolo 20,
commi 1 e 2. 
  2. Gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42  non  si  applicano  ai
medicinali veterinari omeopatici di cui all'articolo 22, comma 2.