Art. 45.
                     Norme che non si applicano
                 ai medicinali veterinari omeopatici
  1.  Gli  articoli 38,  commi 3,  4  e  5,  e 39, 40, 41 e 42 non si
applicano ai medicinali veterinari omeopatici di cui all'articolo 20,
commi 1 e 2.
  2.  Gli  articoli 36,  37,  38, 39, 40, 41 e 42 non si applicano ai
medicinali veterinari omeopatici di cui all'articolo 22, comma 2.