Art. 13
                       Attivita' di dragaggio
  1.  Nella  legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "11-bis.  Nei  siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
   nazionale  ai  sensi  dell'articolo  252 del decreto legislativo 3
   aprile  2006,  n.  152,  il  cui perimetro comprende in tutto o in
   parte  la circoscrizione dell'Autorita' portuale, le operazioni di
   dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attivita' di
   bonifica.   Al   fine  di  evitare  che  tali  operazioni  possano
   pregiudicare   la   futura  bonifica  del  sito,  il  progetto  di
   dragaggio,  da  effettuarsi  in  conformita'  a quanto previsto al
   comma  2,  lettera  c),  del  citato  articolo  252,  deve  essere
   autorizzato,  su istanza del Presidente dell'Autorita' portuale, o
   laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto
   del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere
   favorevole   dei   Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del
   territorio  e  del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e
   della  salute,  della regione territorialmente competente, sentite
   l'A.N.P.A,   l'A.R.P.A.   della  Regione  interessata,  l'Istituto
   superiore  di  sanita'  e  l'ICRAM.  All'uopo  il  Ministero delle
   infrastrutture   convoca   apposita  conferenza  dei  servizi,  da
   concludersi   nel  termine  di  sessanta  giorni.  Il  decreto  di
   autorizzazione  produce  gli  effetti  di  cui  ai commi 6 e 7 del
   citato  articolo  252  del  decreto  legislativo  152  del  2006 e
   sostituisce,  quindi,  ove  prevista  per  legge,  la pronuncia di
   valutazione  di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e
   delle opere e attivita' ad esse relative. Il progetto di dragaggio
   e'  predisposto  a  cura  dell'Autorita'  portuale,  o laddove non
   istituita   dall'ente   competente,  e  puo'  prevedere  anche  la
   realizzazione   e/o   l'impiego   di  vasche  di  colmata  per  la
   ricollocazione   del   materiale   di   escavo.   L'idoneita'   di
   quest'ultimo   ad  essere  all'uopo  utilizzato  viene  verificata
   mediante  apposite  analisi  da  effettuarsi sul materiale dragato
   prima  della  sua  ricollocazione.  I  dragaggi di cui al presente
   articolo  saranno  comunque  effettuati  con  modalita' e tecniche
   idonee ad evitare la dispersione di materiale.";
b) all'articolo  8,  comma  3,  la  lettera  m)  e'  sostituita dalla
   seguente:
   "m)  assicura  la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al
   mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto
   disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di
   escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la
   presidenza,  una  conferenza  di  servizi  con  le amministrazioni
   interessate  da  concludersi  nel  termine di sessanta giorni. Nei
   casi   indifferibili   di  necessita'  ed  urgenza  puo'  adottare
   provvedimenti  di  carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto
   dalla lettera a);".