Art. 14
         Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale
del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe

  1.  All'articolo  1  della  legge  17  dicembre 1971, n. 1158, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel  comma  1,  le  parole:  "ad  una  societa'  per azioni al cui
   capitale   sociale   partecipi   direttamente   o   indirettamente
   l'Istituto  per  la ricostruzione industriale con almeno il 51 per
   cento" sono sostituite dalle seguenti: "ad una societa' per azioni
   al  cui  capitale  sociale  partecipano  ANAS  S.p.a.,  le regioni
   Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo Stato
   e  amministrazioni  ed  enti pubblici. Tale societa' per azioni e'
   altresi'  autorizzata  a  svolgere  all'estero,  quale  impresa di
   diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate, attivita'
   di  individuazione,  progettazione,  promozione,  realizzazione  e
   gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";
b) il secondo comma e' soppresso.
  2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna
S.p.a.  nei  confronti  di  Stretto  di Messina S.p.a., al fine della
realizzazione  del  collegamento  stabile viario e ferroviario fra la
Sicilia  ed  il  continente,  una  volta trasferita ad altra societa'
controllata  dallo  Stato  le  azioni della Stretto di Messina s.p.a.
possedute   da   Fintecna   S.p.a.,   sono  attribuite  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ed  iscritte,  previo versamento in
entrata,  in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  "Interventi per la realizzazione di
opere  infrastrutturali  e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo
in  Sicilia  e in Calabria", il cui utilizzo e' stabilito con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di intesa con le regioni Sicilia e
Calabria.