Art. 44.
                            (Abrogazioni)


1.  La  legge  24  ottobre  1977,  n.  801, e' abrogata, salvo quanto
previsto  al  comma  2.  Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni
interne  e  regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con
la  presente  legge,  tranne  le  norme  dei  decreti  attuativi  che
interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di
informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di
diritti e interessi.
2.  Il  CESIS,  il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti
loro  affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di
entrata  in  vigore  dei  regolamenti di cui all'articolo 4, comma 7,
all'articolo  6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21,
comma 1, e all'articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.
4.  In  tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione "SISMI" si
intende  riferita all'AISE, l'espressione "SISDE" si intende riferita
all'AISI,   l'espressione   "CESIS"   si  intende  riferita  al  DIS,
l'espressione  "CIIS"  si  intende  riferita  al  CISR, i richiami al
Comitato  parlamentare  di  controllo  devono  intendersi riferiti al
Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge.
 
          Nota all'art. 44:
              - Per  l'argomento della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
          vedasi nella nota all'art. 37.