Art. 45.
                     (Disposizioni transitorie)


1.  Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  e'  costituito  il Comitato interministeriale per la sicurezza
della  Repubblica  e  il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11
della  legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura
e'  integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma
1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle
proprie  funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e
la  sicurezza  di  cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n.
801.
2. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della presente
legge  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse umane, strumentali e
finanziarie  gia'  previste  a  legislazione  vigente.  A  tale fine,
nell'unita'  previsionale  di base di cui al comma 1 dell'articolo 29
confluiscono  gli  stanziamenti gia' iscritti, per analoghe esigenze,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.  Le  norme  di  cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni
probatorie  successive  alla data di entrata in vigore della presente
legge.
 
          Nota all'art. 45:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 2 della citata legge
          24 ottobre 1977, n. 801:
              «Art.  2.  -  Presso  la  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri  e' istituito un Comitato interministeriale per le
          informazioni  e  la  sicurezza con funzioni di consulenza e
          proposta,  per  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
          sugli  indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da
          perseguire  nel  quadro  della  politica  informativa  e di
          sicurezza.
              Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  composto dai Ministri per gli affari
          esteri,  per  l'interno,  per la grazia e giustizia, per la
          difesa, per l'industria e per le finanze.
              Il  Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare
          a  partecipare  alle  sedute del Comitato interministeriale
          altri   Ministri,   i  direttori  dei  Servizi  di  cui  ai
          successivi  articoli 4  e 6, autorita' civili e militari ed
          esperti.».
              - Per  il  testo  dell'art.  11  della legge 24 ottobre
          1977, n. 801, vedasi nella nota all'art. 37.