Art. 18. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente capo si applica a tutte le professioni  non  coperte
dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi: 
    a) alle attivita' elencate all'allegato IV, qualora  il  migrante
non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30; 
    b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi
specialisti, gli infermieri  responsabili  dell'assistenza  generale,
gli  odontoiatri,   odontoiatri   specialisti,   i   veterinari,   le
ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora  il  migrante  non
soddisfi i requisiti di  pratica  professionale  effettiva  e  lecita
previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55. 
    c) agli architetti, qualora il migrante sia  in  possesso  di  un
titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7; 
    d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli
infermieri, agli odontoiatri,  ai  veterinari,  alle  ostetriche,  ai
farmacisti e agli architetti in  possesso  di  titoli  di  formazione
specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso
dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini  del  riconoscimento  della
pertinente specializzazione; 
    e) agli infermieri responsabili dell'assistenza generale  e  agli
infermieri  specializzati  in  possesso  di  titoli   di   formazione
specialistica, che seguono la formazione che porta  al  possesso  dei
titoli elencati all'allegato V,  punto  5.2.2,  qualora  il  migrante
chieda  il  riconoscimento  in  un  altro  Stato  membro  in  cui  le
pertinenti attivita'  professionali  sono  esercitate  da  infermieri
specializzati sprovvisti della formazione di infermiere  responsabile
dell'assistenza generale; 
    f) agli infermieri specializzati sprovvisti della  formazione  di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante
chieda  il  riconoscimento  in  un  altro  Stato  membro  in  cui  le
pertinenti attivita'  professionali  sono  esercitate  da  infermieri
responsabili dell'assistenza generale,  da  infermieri  specializzati
sprovvisti    della    formazione    di    infermiere    responsabile
dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che  seguono  la  formazione  che
porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2; 
    g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4,
comma 1, lettera c), secondo periodo.