Art. 20. 
                   Titoli di formazione assimilati 
  1. E' assimilato  a  un  titolo  di  formazione  che  sancisce  una
formazione di cui all'articolo  19,  anche  per  quanto  riguarda  il
livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di  formazione
rilasciato da un'autorita' competente di un altro  Stato  membro,  se
sancisce una formazione acquisita nella  Comunita',  riconosciuta  da
tale Stato membro come formazione di livello equivalente  al  livello
in questione e tale da conferire gli stessi diritti  d'accesso  o  di
esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio. 
  2. E' altresi' assimilata ad un titolo di formazione,  alle  stesse
condizioni del comma 1, ogni qualifica  professionale  che,  pur  non
rispondendo ai requisiti delle  norme  legislative,  regolamentari  o
amministrative dello Stato  membro  d'origine  per  l'accesso  a  una
professione o il suo esercizio, conferisce al  suo  titolare  diritti
acquisiti in virtu'  di  tali  disposizioni.  La  disposizione  trova
applicazione se  lo  Stato  membro  d'origine  eleva  il  livello  di
formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo
esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione,
che non risponde ai requisiti della nuova  qualifica,  beneficia  dei
diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali  legislative,
regolamentari  o  amministrative;  in  tale  caso,  detta  formazione
precedente e' considerata, ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo
21, corrispondente al livello della nuova formazione.