Art. 21. 
                  Condizioni per il riconoscimento 
  1.Al  fine  dell'applicazione  dell'articolo  18,  comma   1,   per
l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi
al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che  sono
prescritte da un altro Stato membro per accedere alla  corrispondente
professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di
formazione  ammessi  al   riconoscimento   soddisfano   le   seguenti
condizioni: 
    a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro
Stato membro, designata  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato; 
    b)  attestare  un  livello  di  qualifica  professionale   almeno
equivalente al livello immediatamente precedente  a  quella  prevista
dalle normative nazionali. 
  2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata  di  cui
al  comma  1  sono  consentiti  anche  ai  richiedenti  che   abbiano
esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei
precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la  regolamenti  e
abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno  o  piu'  titoli  di
formazione che soddisfino le seguenti condizioni: 
    a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro
Stato membro, designata  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato membro; 
    b)  attestare  un  livello  di  qualifica  professionale   almeno
equivalente al livello immediatamente precedente  a  quello  previsto
dalle normative nazionali; 
    c) attestare la preparazione  del  titolare  all'esercizio  della
professione interessata. 
  3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui
al comma 2 se  i  titoli  di  formazione  posseduti  dal  richiedente
attestano una formazione  regolamentata  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1, lettera e), dei livelli di cui  all'articolo  19,  comma  1,
lettere b), c), d) ed e). Sono considerate  formazioni  regolamentate
del livello di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  c),  quelle  di
cui all'allegato III. 
  4.  In  deroga  al  comma  2,  lettera  b),  e  al  comma   3,   il
riconoscimento di cui al comma  1  e'  assicurato  nel  caso  in  cui
l'accesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo
di formazione che attesta il compimento di una formazione  a  livello
di insegnamento superiore  o  universitario  di  una  durata  pari  a
quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione  di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).