Art. 21. Condizioni per il riconoscimento 1.Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali. 2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali; c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata. 3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), dei livelli di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui all'allegato III. 4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui l'accesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).