Art. 23. 
            Tirocinio di adattamento e prova attitudinale 
  1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie  oggetto
del  tirocinio  di  adattamento  e  della  prova  attitudinale   sono
stabilite dall'Autorita' competente a  seguito  della  Conferenza  di
servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di  valutazione
finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i
diritti e  i  benefici  sociali  di  cui  gode  il  tirocinante  sono
stabiliti  dalla  normativa   vigente,   conformemente   al   diritto
comunitario applicabile. 
  2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica
e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti  delle  materie
stabilite ai sensi del comma 1. In caso di  esito  sfavorevole  o  di
mancata presentazione dell'interessato senza valida  giustificazione,
la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
  3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di  cui
all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base  ad
un confronto tra la formazione richiesta sul territorio  nazionale  e
quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli  di
formazione del richiedente. La prova verte su  materie  da  scegliere
tra quelle che figurano  nell'elenco  e  la  cui  conoscenza  e'  una
condizione  essenziale  per  poter  esercitare  la  professione   sul
territorio dello  Stato.  Lo  status  del  richiedente  che  desidera
prepararsi per sostenere la prova  attitudinale  e'  stabilito  dalla
normativa vigente.