Art. 24. 
                Esecuzione delle misure compensative 
  1. Con  riferimento  all'articolo  5,  comma  1,  con  decreto  del
Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento  alle  singole
professioni, le procedure necessarie per assicurare  lo  svolgimento,
la conclusione, l'esecuzione e la valutazione  delle  misure  di  cui
agli articoli 23 e 11. 
 
          Nota all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (omissis) 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.