Art. 25. Disposizioni finanziarie 1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.