Art. 25. 
                      Disposizioni finanziarie 
  1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti  dall'attuazione  delle
misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato
sulla base del costo effettivo del  servizio,  secondo  modalita'  da
stabilire con decreto  del  Ministro  competente  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.