Art. 26. 
                         Piattaforma comune 
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  il
coordinamento delle  politiche  comunitarie,  al  fine  di  elaborare
proposte in materia di piattaforme  comuni  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea,  convoca
apposite  conferenze  di  servizi  cui   partecipano   le   autorita'
competenti di  cui  all'articolo  5.  Sulla  ipotesi  di  piattaforma
elaborata dall'autorita' competente  di  cui  all'articolo  5  o,  in
mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se
si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi  o  gli
albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni  rappresentative
sul  territorio  nazionale,  se  si   tratta   di   professioni   non
regolamentate  in  Italia,  le   associazioni   rappresentative   sul
territorio nazionale e, se  si  tratta  di  attivita'  nell'area  dei
servizi non intellettuali e non  regolamentate,  le  associazioni  di
categoria rappresentative a livello nazionale. 
  2. All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri  Stati
membri, partecipano le autorita' competenti di  cui  all'articolo  5,
sentiti, se si tratta di professioni  regolamentate,  gli  ordini,  i
collegi o gli albi, ove esistenti, e, in  mancanza,  le  associazioni
rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni
non regolamentate in  Italia,  le  associazioni  rappresentative  sul
territorio nazionale e, se  si  tratta  di  attivita'  nell'area  dei
servizi non intellettuali e non  regolamentate,  le  associazioni  di
categoria  rappresentative  a  livello  nazionale.  Analogamente   si
procede in ogni altro caso in  cui  a  livello  europeo  deve  essere
espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune. 
  3. Al fine della valutazione in ordine  alla  rappresentativita'  a
livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto: 
    a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per  scrittura
privata  autenticata  o  per  scrittura  privata  registrata   presso
l'ufficio del registro, da almeno quattro anni; 
    b) della adozione di uno statuto che sancisca  un  ordinamento  a
base democratica, senza scopo di lucro,  la  precisa  identificazione
delle attivita' professionali cui l'associazione si riferisce  e  dei
titoli professionali  o  di  studi  necessari  per  farne  parte,  la
rappresentativita' elettiva delle  cariche  interne  e  l'assenza  di
situazioni di  conflitto  di  interesse  o  di  incompatibilita',  la
trasparenza degli assetti organizzativi e  l'attivita'  dei  relativi
organi,   la   esistenza   di   una   struttura   organizzativa,    e
tecnico-scientifica  adeguata  all'effettivo   raggiungimento   delle
finalita' dell'associazione; 
    c)  della  tenuta  di  un  elenco  degli   iscritti,   aggiornato
annualmente  con  l'indicazione  delle  quote  versate   direttamente
all'associazione per gli scopi statutari; 
    d) di un sistema di deontologia professionale con possibilita' di
sanzioni; 
    e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente; 
    f) della diffusione su tutto il territorio nazionale; 
    g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi  rappresentanti
legali di condanna, passata in giudicato, in relazione  all'attivita'
dell'associazione medesima. 
  4. Qualora le qualifiche professionali del  richiedente  rispondano
ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione  della
piattaforma  comune,  il  riconoscimento   professionale   non   puo'
prevedere l'applicazione dei provvedimenti di  compensazione  di  cui
all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui  al
periodo precedente sono  individuate,  previo  parere  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del
Ministro competente per materia. 
  5. Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea  le
autorita' competenti di cui all'articolo 5 ritengono  che  i  criteri
stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma
comune non offrano piu'  garanzie  adeguate  quanto  alle  qualifiche
professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo  6  che
cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione  europea  per
le iniziative del caso.