Art. 31.
Punto di contatto
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel
limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad
instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai
fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici
degli Stati membri dell'Unione europea.