Art. 32.
Personale
1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che
provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una
formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli
ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria
attivita' ed e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle
informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione
sussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta.