Art. 32.
                              Personale
  1.  Il  personale  componente  delle  Commissioni  territoriali che
provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una
formazione  di  base  per  l'attuazione  della disciplina secondo gli
ordinamenti  degli  uffici  e  dei  servizi in cui espleta la propria
attivita'  ed  e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle
informazioni   sui   rifugiati   e   sui  titolari  della  protezione
sussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta.