Art. 33.
Norma finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesa
di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro
2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in
euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e
in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per
l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse
del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale
fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate
ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalita'
di cui al presente decreto.
4. I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della
solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della
medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Note all'art. 33:
- Il testo dell'art 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, recante: Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1987, n. 109, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Il testo degli articoli 11-ter, comma 7, 11, comma 3,
lettera i-quater, e 7, secondo comma, n. 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468: (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233,
e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato
gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e
dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri
autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia
e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di
cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione
di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica indicati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
(omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
(omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».