Art. 34.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre
2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure
di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto
destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma l del
medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di
protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui
all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di
rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e'
rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione
sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al
comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente
decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Pollastrini, Ministro per i diritti e
le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento
interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18
della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia
all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale
ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della
norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per
l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
rifugiato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato»
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su
domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato.
Tale riconoscimento non comporta l'erogazione
dell'assistenza.
4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello
Stato dello straniero che intende chiedere il
riconoscimento dello status di rifugiato quando, da
riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera,
risulti che il richiedente:
a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro
Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento
verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di
Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In
ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno
degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
c)-d) (soppresse).
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che
intende entrare nel territorio dello Stato per essere
riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e,
in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati,
viene data comunicazione della domanda al tribunale dei
minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le
ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio
nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
procedura di riconoscimento.
6. Avverso la decisione di respingimento presa in base
ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale.
7. (Abrogato).
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la misura
e le modalita' di erogazione del contributo di cui al
comma 7.
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7
valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire
67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000
milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
«Interventi in favore dei lavoratori immigrati».
All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori
immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello
status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a
interventi di prima assistenza.».
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 dicembre 2005, n. L. 326.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, si vedano le note
all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note all'art. 28.
- Il testo dell'art. 5, comma 6, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis).
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.».