Art. 14.
  Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori
                               onorari

  1.  In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i
giudici  onorari  ed  i  vice  procuratori onorari, che esercitano le
funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui
mandato  scade  entro  il  31  dicembre  2007  e  per  i quali non e'
consentita    un'ulteriore    conferma    secondo   quanto   previsto
dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di
cui  al  regio  decreto  30  gennaio  1941, n. 12, sono ulteriormente
prorogati  nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno
2008.