Art. 15. 
                Disposizioni in materia di arbitrati 
 
  1. Al fine di  consentire  la  devoluzione  delle  competenze  alle
sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi
19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  si  applicano
dal 1° luglio 2008.