Art. 16.

    Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano

  1.  All'articolo  30  del  decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Il  commissario  predispone  entro  centottanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei
beni   della  FOM,  con  esclusione  di  quelli  gravati  da  vincoli
storico-culturali   di   cui   alla  tabella  A  allegata  al  citato
decreto-legge  n.  277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  4  del  2005.  Il  piano  di liquidazione e' sottoposto al
comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.";
    b)  al  comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il
compenso  spettante  al  commissario  e'  determinato  sulla base dei
criteri  di  cui  al  decreto  del  Ministro di grazia e giustizia 28
luglio  1992,  n.  570.  Ai  componenti del comitato di vigilanza, ad
eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente
il  rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al
dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso
delle spese.".