Art. 25. Obblighi semplificati 1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente e': a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c); b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente. 3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente e' un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto comunitario derivato. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi. 5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie. 6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a: a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro; b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti; d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006; e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui all'articolo 26.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005, S.O. e' il seguente: «Art. 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilita). - 1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalita' di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilita' delle posizioni individuali e della contribuzione, nonche' al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita'; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facolta' non puo' essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 11. 3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza ditali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13, viene devoluta a finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'art. 11, comma 6. 5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'art. 11, comma 6. 6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facolta' e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilita' dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilita'. In caso di esercizio della predetta facolta' di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.». - Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente: «2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: (omissis) h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;». - La direttiva 2000/46/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 275 del 27 ottobre 2000. - Il regolamento (CE) n. 1781/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 345 dell'8 dicembre 2006.