Art. 25.

                        Obblighi semplificati

  1.  I  destinatari  del  presente  decreto  non  sono soggetti agli
obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente e':
    a)  uno  dei  soggetti  indicati  all'articolo  11,  commi 1 e 2,
lettere b) e c);
    b)  un  ente  creditizio  o finanziario comunitario soggetto alla
direttiva;
    c)  un  ente  creditizio  o  finanziario  situato  in  uno  Stato
extracomunitario,  che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti
dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
  2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza finanziaria, individua gli Stati
extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente.
  3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente
e' un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o
un  organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato
sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto
comunitario derivato.
  4.  Nei  casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti
al  presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per
stabilire  se  il  cliente  possa  beneficiare di una delle esenzioni
previste in tali commi.
  5.  Gli  obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
non   si   applicano   qualora   si  abbia  motivo  di  ritenere  che
l'identificazione  effettuata  ai sensi del presente articolo non sia
attendibile  ovvero  qualora  essa  non consenta l'acquisizione delle
informazioni necessarie.
  6.  Gli  enti  e  le  persone  soggetti  al  presente  decreto sono
autorizzati  a  non applicare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela, in relazione a:
    a)  contratti  di  assicurazione-vita,  il cui premio annuale non
ecceda  i  1.000  euro  o  il  cui  premio  unico  sia di importo non
superiore a 2.500 euro;
    b)  forme  pensionistiche  complementari disciplinate dal decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  a  condizione che esse non
prevedano  clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo
14  del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un
prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
    c)  regimi  di  pensione  obbligatoria  e complementare o sistemi
simili  che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi
siano  versati  tramite  deduzione  dal  reddito  e le cui regole non
permettano  ai  beneficiari,  se non dopo il decesso del titolare, di
trasferire i propri diritti;
    d)  moneta  elettronica  quale definita nell'articolo 1, comma 2,
lettera  h-ter),  del  TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e'
ricaricabile,  l'importo  massimo  memorizzato  sul  dispositivo  non
ecceda  150  euro,  oppure  nel  caso  in  cui,  se il dispositivo e'
ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale
trattato  in  un  anno  civile,  fatta eccezione per i casi in cui un
importo  pari  o  superiore  a 1.000 euro sia rimborsato al detentore
nello  stesso  anno  civile  ai sensi dell'articolo 3 della direttiva
2000/46/CE  ovvero  sia  effettuata una transazione superiore a 1.000
euro,  ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1781/2006;
    e)  qualunque  altro prodotto o transazione caratterizzato da uno
basso  rischio  di  riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che
soddisfi  i  criteri  tecnici  stabiliti  dalla Commissione europea a
norma  dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se
autorizzato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  con  le
modalita' di cui all'articolo 26.
 
          Note all'art. 25:
              -  Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 252
          del  2005,  recante  disciplina  delle forme pensionistiche
          complementari,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 289
          del 13 dicembre 2005, S.O. e' il seguente:
              «Art.   14   (Permanenza   nella   forma  pensionistica
          complementare  e cessazione dei requisiti di partecipazione
          e  portabilita).  -  1.  Gli  statuti e i regolamenti delle
          forme    pensionistiche   complementari   stabiliscono   le
          modalita'  di  esercizio  relative alla partecipazione alle
          forme   medesime,   alla   portabilita'   delle   posizioni
          individuali  e  della  contribuzione,  nonche'  al riscatto
          parziale  o  totale  delle  posizioni  individuali, secondo
          quanto disposto dal presente articolo.
              2.  Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
          forma   pensionistica   complementare   gli   statuti  e  i
          regolamenti stabiliscono:
                a) il  trasferimento  ad  altra  forma  pensionistica
          complementare  alla quale il lavoratore acceda in relazione
          alla nuova attivita';
                b) il  riscatto  parziale,  nella  misura  del 50 per
          cento  della  posizione  individuale  maturata, nei casi di
          cessazione    dell'attivita'    lavorativa   che   comporti
          l'inoccupazione  per un periodo di tempo non inferiore a 12
          mesi  e  non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
          da  parte  del  datore  di lavoro a procedure di mobilita',
          cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
                c) il  riscatto  totale  della  posizione individuale
          maturata  per i casi di invalidita' permanente che comporti
          la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
          a  seguito  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che
          comporti  l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
          a  48  mesi.  Tale  facolta' non puo' essere esercitata nel
          quinquennio  precedente  la  maturazione  dei  requisiti di
          accesso  alle  prestazioni pensionistiche complementari; in
          questi  casi  si  applicano le previsioni di cui al comma 4
          dell'art. 11.
              3.   In  caso  di  morte  dell'aderente  ad  una  forma
          pensionistica  complementare  prima  della  maturazione del
          diritto  alla  prestazione pensionistica l'intera posizione
          individuale  maturata  e' riscattata dagli eredi ovvero dai
          diversi  beneficiari  dallo  stesso  designati,  siano essi
          persone  fisiche o giuridiche. In mancanza ditali soggetti,
          la   posizione,  limitatamente  alle  forme  pensionistiche
          complementari   di   cui  all'art.  13,  viene  devoluta  a
          finalita'   sociali  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
          Nelle   forme  pensionistiche  complementari  di  cui  agli
          articoli 3,  comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta
          posizione resta acquisita al fondo pensione.
              4.  Sulle  somme  percepite  a titolo di riscatto della
          posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
          commi 2  e  3,  e' operata una ritenuta a titolo di imposta
          con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
          0,30   punti   percentuali   per  ogni  anno  eccedente  il
          quindicesimo  anno di partecipazione a forme pensionistiche
          complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
          percentuali,  sul  medesimo  imponibile di cui all'art. 11,
          comma 6.
              5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause
          diverse  da  quelle  di  cui ai commi 2 e 3, si applica una
          ritenuta  a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo
          imponibile di cui all'art. 11, comma 6.
              6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
          forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
          trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
          forma  pensionistica.  Gli  statuti  e  i regolamenti delle
          forme  pensionistiche  prevedono esplicitamente la predetta
          facolta'  e  non  possono contenere clausole che risultino,
          anche  di  fatto,  limitative  del  suddetto  diritto  alla
          portabilita'   dell'intera   posizione   individuale.  Sono
          comunque  inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o
          del  trasferimento,  consentano  l'applicazione  di voci di
          costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
          di  quelle  applicate  nel corso del rapporto e che possono
          quindi  costituire  ostacolo  alla portabilita'. In caso di
          esercizio  della  predetta  facolta' di trasferimento della
          posizione   individuale,   il   lavoratore  ha  diritto  al
          versamento  alla  forma  pensionistica da lui prescelta del
          TFR  maturando  e  dell'eventuale  contributo  a carico del
          datore   di  lavoro  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
          stabilite   dai   contratti  o  accordi  collettivi,  anche
          aziendali.
              7.  Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni
          pensionistiche   sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,  a
          condizione  che  avvengano a favore di forme pensionistiche
          disciplinate   dal   presente   decreto  legislativo.  Sono
          altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
          risorse  o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
          da  una  forma  pensionistica  individuale  ad  altro fondo
          pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
              8.  Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
          complementari  conseguenti  all'esercizio delle facolta' di
          cui  al presente articolo devono essere effettuati entro il
          termine  massimo  di  sei  mesi  dalla  data  di  esercizio
          stesso.».
              -  Il  testo  dell'art.  1, comma 2, lettera h-ter, del
          decreto  legislativo  n.  385  del  1993 (testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
              «2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
              (omissis)
              h-ter)   «moneta   elettronica»:  un  valore  monetario
          rappresentato  da  un  credito nei confronti dell'emittente
          che  sia  memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
          previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
          monetario  emesso  e  accettato  come mezzo di pagamento da
          soggetti diversi dall'emittente;».
              - La direttiva 2000/46/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza
          prudenziale   dell'attivita'   degli   istituti  di  moneta
          elettronica,  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n. L 275 del
          27 ottobre 2000.
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1781/2006,  del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  riguardante i dati informativi
          relativi  all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di
          fondi,    e'   pubblicato   nella   G.U.C.E.   n.   L   345
          dell'8 dicembre 2006.