Art. 26. 
 
Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata  verifica  della
                              clientela 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio  decreto,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  puo'  autorizzare
l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi  semplificati  di
adeguata  verifica  della  clientela  a  soggetti  e   prodotti   che
presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di  attivita'
criminose o di finanziamento del terrorismo, in base  ai  criteri  di
cui all'Allegato tecnico.