Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di
cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi
specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la
formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante
l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo
di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi
o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda,
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma
comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi
dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di
cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel
rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici
comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti
coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione
delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei
lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata
minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione
e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita'
dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo'
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e'
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Note all'art. 37:
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994 e' il seguente:
«Art. 13 (Prevenzione incendi). - 1. Fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, in relazione al tipo di
attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
di rischio, adottano uno o piu' decreti nei quali sono
definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al
comma 1 e' adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera i) del
citato decreto legislativo 276 del 2003, si veda nota
all'art. 32.