Art. 37. 
         Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
 
  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore  riceva  una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e  sicurezza,
anche  rispetto  alle  conoscenze   linguistiche,   con   particolare
riferimento a: 
    a)  concetti  di   rischio,   danno,   prevenzione,   protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
    b) rischi riferiti alle mansioni e  ai  possibili  danni  e  alle
conseguenti  misure  e  procedure   di   prevenzione   e   protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 
  2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di
cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione  delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 
  3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che  ciascun  lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata  in  merito  ai  rischi
specifici di cui ai titoli del  presente  decreto  successivi  al  I.
Ferme  restando  le  disposizioni  gia'  in  vigore  in  materia,  la
formazione di  cui  al  periodo  che  precede  e'  definita  mediante
l'accordo di cui al comma 2. 
  4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico  devono
avvenire in occasione: 
    a) della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o  dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
    c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di  nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
  5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul  luogo
di lavoro. 
  6. La formazione dei lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti  deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi
o all'insorgenza di nuovi rischi. 
  7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro  e  in  azienda,
un'adeguata e specifica formazione e un  aggiornamento  periodico  in
relazione ai propri compiti in materia  di  salute  e  sicurezza  del
lavoro. I  contenuti  della  formazione  di  cui  al  presente  comma
comprendono: 
    a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
    c) valutazione dei rischi; 
    d)  individuazione  delle  misure   tecniche,   organizzative   e
procedurali di prevenzione e protezione. 
  8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma  1,  possono  avvalersi
dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite  l'accordo  di
cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi  e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di  lavoro  in  caso  di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio,  di  primo  soccorso  e,
comunque, di gestione dell'emergenza devono  ricevere  un'adeguata  e
specifica  formazione  e  un  aggiornamento  periodico;   in   attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo
46, continuano a trovare  applicazione  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo  1998,  pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile  1998,  attuativo
dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
  10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad
una  formazione  particolare  in  materia  di  salute   e   sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli  adeguate  competenze
sulle principali tecniche  di  controllo  e  prevenzione  dei  rischi
stessi. 
  11.  Le  modalita',  la  durata  e  i  contenuti  specifici   della
formazione del rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza  sono
stabiliti  in  sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale,   nel
rispetto  dei  seguenti  contenuti  minimi:  a)  principi   giuridici
comunitari e  nazionali;  b)  legislazione  generale  e  speciale  in
materia di salute e sicurezza  sul  lavoro;  c)  principali  soggetti
coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione  dei
fattori di rischio; e)  valutazione  dei  rischi;  f)  individuazione
delle misure tecniche, organizzative e procedurali di  prevenzione  e
protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei
lavoratori; h) nozioni di  tecnica  della  comunicazione.  La  durata
minima dei corsi e'  di  32  ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di  prevenzione
e  protezione   adottate,   con   verifica   di   apprendimento.   La
contrattazione   collettiva   nazionale   disciplina   le   modalita'
dell'obbligo di aggiornamento  periodico,  la  cui  durata  non  puo'
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15  ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di  50
lavoratori. 
  12. La formazione dei lavoratori e quella dei  loro  rappresentanti
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di  cui
all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e  non  puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 
  13.  Il  contenuto  della   formazione   deve   essere   facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e competenze necessarie in materia di salute  e  sicurezza
sul lavoro. Ove la formazione  riguardi  lavoratori  immigrati,  essa
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della  lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo. 
  14. Le competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento  delle
attivita' di formazione di cui al presente  decreto  sono  registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive modificazioni. Il  contenuto  del  libretto  formativo  e'
considerato dal datore di lavoro ai fini della  programmazione  della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono  conto  ai  fini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 
 
          Note all'art. 37:
              - Il  testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994 e' il seguente:
              «Art.  13  (Prevenzione  incendi).  - 1. Fermo restando
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  in  relazione  al  tipo  di
          attivita',  al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
          di  rischio,  adottano  uno  o  piu' decreti nei quali sono
          definiti:
                a) i criteri diretti ad individuare:
                  1)  misure  intese  ad  evitare  l'insorgere  di un
          incendio  e  a  limitarne  le  conseguenze  qualora esso si
          verifichi;
                  2) misure precauzionali di esercizio;
                  3)   metodi   di  controllo  e  manutenzione  degli
          impianti e delle attrezzature antincendio;
                  4) criteri per la gestione delle emergenze;
                b) le  caratteristiche  dello  specifico  servizio di
          prevenzione  e  protezione  antincendio di cui all'art. 12,
          compresi  i  requisiti  del  personale  addetto  e  la  sua
          formazione.
              2.  Per  il  settore  minerario  il  decreto  di cui al
          comma 1 e' adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
          della  previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.».
              - Per  il  testo  dell'art.  2, comma 1, lettera i) del
          citato  decreto  legislativo  276  del  2003,  si veda nota
          all'art. 32.