Art. 15 
                     Costo dei libri scolastici 
 
  1. A partire dall'anno scolastico  2008-2009,  nel  rispetto  della
normativa vigente e fatta salva l'autonomia  didattica  nell'adozione
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto  conto
dell'organizzazione  didattica   esistente,   i   competenti   organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto  o
in parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai  testi
disponibili tramite internet,  gratuitamente  o  dietro  pagamento  a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 
  2. Al fine di potenziare la  disponibilita'  e  la  fruibilita',  a
costi contenuti di testi, documenti e strumenti  didattici  da  parte
delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine  di  un
triennio, a decorrere dall'anno  scolastico  2008-2009,  i  libri  di
testo per le scuole  del  primo  ciclo  dell'istruzione,  di  cui  al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per  gli  istituti  di
istruzione  secondaria  superiore  sono  prodotti  nelle  versioni  a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti  adotta  esclusivamente
libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da  internet  o
mista. Sono fatte salve  le  disposizioni  relative  all'adozione  di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 
  3. I  libri  di  testo  sviluppano  i  contenuti  essenziali  delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di  apprendimento,  di
costo  contenuto  e  suscettibili  di  successivi   aggiornamenti   e
integrazioni. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati: 
    a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella  versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; 
    b) le caratteristiche  tecnologiche  dei  libri  di  testo  nelle
versioni on line e mista; 
    c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e  i  tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria di I e II grado, nel  rispetto  dei  diritti  patrimoniali
dell'autore e dell'editore. 
  4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione  artistica,
musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia,  adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.