Art. 16. 
        Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici 
  1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento  del  livello
di  qualita'  e  competenza  tecnica  per  i  fornitori  di   servizi
energetici, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e' approvata, a seguito  dell'adozione  di  apposita  norma
tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione  volontaria  per  le
ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in
gestione dell'energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z). 
  2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento  del  livello
di obiettivita' e  di  attendibilita'  per  le  misure  e  i  sistemi
finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica,  con  uno  o
piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico  e'  approvata,  a
seguito  dell'adozione   di   apposita   norma   tecnica   da   parte
dell'UNI-CEI, una procedura  di  certificazione  per  il  sistema  di
gestione energia  cosi'  come  definito  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera v),  e  per  le  diagnosi  energetiche  cosi'  come  definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera n). 
  3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti  di  cui
ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa  tecnica  europea  emanata  in
riferimento ai medesimi commi. 
  4. Fra i contratti che possono essere  proposti  nell'ambito  della
fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di  servizio
energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  rispondente  a
quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto. 
 
          Nota all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412, citato nelle note alle premesse: 
                «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente regolamento si intende: 
                a)  per  "edificio",  un  sistema  costituito   dalle
          strutture edilizie esterne che  delimitano  uno  spazio  di
          volume definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono
          detto  volume  e  da  tutti   gli   impianti,   dispositivi
          tecnologici ed arredi che si trovano  al  suo  interno;  la
          superficie esterna che delimita un edificio puo'  confinare
          con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente  esterno,
          il terreno, altri edifici; 
                b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio
          di  proprieta'  dello  Stato,  delle  regioni,  degli  enti
          locali, nonche' di altri enti  pubblici,  anche  economici,
          destinato sia allo svolgimento delle  attivita'  dell'ente,
          sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione
          privata; 
                c)  per  "edificio  adibito  ad  uso  pubblico",   un
          edificio  nel  quale  si  svolge,  in  tutto  o  in  parte,
          l'attivita' istituzionale di enti pubblici; 
                d) per "edificio di nuova costruzione", salvo  quanto
          previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il quale  la
          richiesta di  concessione  edilizia  sia  stata  presentata
          successivamente  alla  data  di  entrata  in   vigore   del
          regolamento stesso; 
                e)  per  "climatizzazione  invernale",  l'insieme  di
          funzioni  atte  ad  assicurare,  durante  il   periodo   di
          esercizio   dell'impianto    termico    consentito    dalle
          disposizioni del presente regolamento, il  benessere  degli
          occupanti  mediante   il   controllo,   all'interno   degli
          ambienti, della temperatura  e,  ove  presenti  dispositivi
          idonei, della umidita', della portata di  rinnovo  e  della
          purezza dell'aria; 
                f) per "impianto termico",  un  impianto  tecnologico
          destinato alla climatizzazione degli ambienti con  o  senza
          produzione di acqua calda per usi  igienici  e  sanitari  o
          alla sola produzione centralizzata di acqua calda  per  gli
          stessi  usi,  comprendente   i   sistemi   di   produzione,
          distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
          di regolazione e di controllo; sono quindi  compresi  negli
          impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
          mentre non sono  considerati  impianti  termici  apparecchi
          quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,  scaldacqua
          unifamiliari; 
                g) per "impianto termico di nuova installazione»,  un
          impianto  termico  installato  in  un  edificio  di   nuova
          costruzione  o  in  un  edificio  o  porzione  di  edificio
          antecedente privo di impianto termico; 
                h)   per   "manutenzione   ordinaria    dell'impianto
          termico",  le  operazioni   specificamente   previste   nei
          libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti
          che possono essere effettuate in  luogo  con  strumenti  ed
          attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi
          e che comportino l'impiego di attrezzature e  di  materiali
          di consumo d'uso corrente; 
                i)  per  "manutenzione  straordinaria   dell'impianto
          termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
          dell'impianto a quello  previsto  dal  progetto  e/o  dalla
          normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte,
          a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi
          di  parti,  ripristini,   revisione   o   sostituzione   di
          apparecchi o componenti dell'impianto termico; 
                j) per "proprietario dell'impianto termico",  chi  e'
          proprietario, in tutto o in parte,  dell'impianto  termico;
          nel  caso   di   edifici   dotati   di   impianti   termici
          centralizzati amministrati in  condominio  e  nel  caso  di
          soggetti diversi dalle persone fisiche gli  obblighi  e  le
          responsabilita'  posti  a  carico  del   proprietario   del
          presente  regolamento  sono  da  intendersi  riferito  agli
          amministratori; 
                l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli
          interventi  rivolti  a   trasformare   l'impianto   termico
          mediante un insieme sistematico di opere che comportino  la
          modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione  che  di
          distribuzione del calore;  rientrano  in  questa  categoria
          anche   la   trasformazione   di   un   impianto    termico
          centralizzato in impianti termici  individuali  nonche'  la
          risistemazione   impiantistica   nelle    singole    unita'
          immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di
          un   impianto   termico   individuale    previo    distacco
          dall'impianto termico centralizzato; 
                m) per "sostituzione di un generatore di calore",  la
          rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di  un
          altro nuovo  destinato  ad  erogare  energia  termica  alle
          medesime utenze; 
                n) per  "esercizio  e  manutenzione  di  un  impianto
          termico",  il  complesso   di   operazioni   che   comporta
          l'assunzione di responsabilita' finalizzata  alla  gestione
          degli   impianti   includente:   conduzione,   manutenzione
          ordinaria e straordinaria e controllo, nel  rispetto  delle
          norme in materia di sicurezza, di contenimento dei  consumi
          energetici e di salvaguardia ambientale; 
                o) per "terzo  responsabile  dell'esercizio  e  della
          manutenzione dell'impianto termico", la  persona  fisica  o
          giuridica che, essendo in possesso dei  requisiti  previsti
          dalle normative vigenti  e  comunque  di  idonea  capacita'
          tecnica,  economica,   organizzativa,   e'   delegata   dal
          proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio,
          della manutenzione e dell'adozione delle misure  necessarie
          al contenimento dei consumi energetici; 
                p)   per   "contratto   servizio   energia",   l'atto
          contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi
          necessari  a  mantenere  le  condizioni  di  comfort  negli
          edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di  uso
          razionale dell'energia,  di  sicurezza  e  di  salvaguardia
          dell'ambiente, provvedendo nel  contempo  al  miglioramento
          del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 
                q)  per  "valori  nominali"  delle  potenze   e   dei
          rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati  e
          garantiti dal costruttore per il  regime  di  funzionamento
          continuo; 
                r)  per  "potenza  termica  del   focolare"   di   un
          generatore di calore, il  prodotto  del  potere  calorifico
          inferiore del combustibile impiegato  e  della  portata  di
          combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e'  il
          kW; 
                s)  per  "potenza  termica   convenzionale"   di   un
          generatore di  calore,  la  potenza  termica  del  focolare
          diminuita della potenza termica persa al  camino;  l'unita'
          di misura utilizzata e' il kW; 
                t) per "potenza termica utile" di  un  generatore  di
          calore, la quantita' di calore  trasferita  nell'unita'  di
          tempo al fluido termovettore, corrispondente  alla  potenza
          termica  del  focolare  diminuita  della  potenza   termica
          scambiata dall'involucro del generatore  con  l'ambiente  e
          della potenza termica persa al camino; l'unita'  di  misura
          utilizzata e' il kW; 
                u)  per  "rendimento  di  combustione",  sinonimo  di
          "rendimento termico  convenzionale"  di  un  generatore  di
          calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale  e
          la potenza termica del focolare; 
                v) per "rendimento termico utile" di un generatore di
          calore, il rapporto tra  la  potenza  termica  utile  e  la
          potenza termica del focolare; 
                w) per "temperatura  dell'aria  in  un  ambiente"  la
          temperatura  dell'aria  misurata   secondo   le   modalita'
          prescritte dalla norma tecnica UNI 5364; 
                z) per "gradi-giorno" di  una  localita',  la  somma,
          estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale
          di   riscaldamento,   delle   sole   differenze    positive
          giornaliere    tra    la     temperatura     dell'ambiente,
          convenzionalmente fissata a 20 °C, e la  temperatura  media
          esterna giornaliera; l'unita' di misura  utilizzata  e'  il
          grado-giorno (GG).».