Art. 17.
          Misurazione e fatturazione del consumo energetico
  1.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  normativi e di regolazione gia'
adottati  in  materia,  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
con uno o piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con
cui:
    a)  le  imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di
energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile,  finanziariamente  ragionevole e proporzionato rispetto ai
risparmi energetici potenziali, affinche' i clienti finali di energia
elettrica  e  gas  naturale,  ricevano,  a condizioni stabilite dalla
stessa   Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  contatori
individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e
forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;
    b)  le  imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di
energia   al   dettaglio,  al  momento  di  sostituire  un  contatore
esistente,  forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a),
a condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica
e   il  gas  e  a  meno  che  cio'  sia  tecnicamente  impossibile  e
antieconomico   in   relazione  al  potenziale  risparmio  energetico
preventivato  a  lungo termine o a meno che cio' sia antieconomico in
assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando
si  procede  ad  un  nuovo  allacciamento  in  un nuovo edificio o si
eseguono  importanti ristrutturazioni cosi' come definite dal decreto
legislativo  19  agosto  2005, n. 192, e successive modificazioni, si
forniscono  sempre  contatori  individuali,  di  cui alla lettera a),
fatti  salvi  i  casi  in  cui  i  soggetti di cui sopra abbiano gia'
avviato  o  concluso  piani  di  sostituzione  dei contatori su larga
scala;
    c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita' di
cui  alle  lettere  a)  e  b)  e  alle condizioni di fattibilita' ivi
previste,  provvedono  ad  individuare  modalita'  che  permettano ai
clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile
le  letture  dei propri contatori, sia attraverso appositi display da
apporre   in  posizioni  facilmente  raggiungibili  e  visibili,  sia
attraverso  la  fruizione  dei  medesimi  dati  attraverso  ulteriori
strumenti  informatici  o elettronici gia' presenti presso il cliente
finale;
    d)  le  imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di
energia  al  dettaglio  provvedono  affinche',  laddove opportuno, le
fatture  emesse  si  basino  sul  consumo  effettivo di energia, e si
presentino  in  modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia
significativo,   indicazioni   circa   l'energia  reattiva  assorbita
dall'utente.  Insieme  alla  fattura  devono  essere fornite adeguate
informazioni  per  presentare  al cliente finale un resoconto globale
dei   costi  energetici  attuali.  Le  fatture,  basate  sul  consumo
effettivo,  sono  emesse  con  una  frequenza  tale  da permettere ai
clienti di regolare il loro consumo energetico;
    e)  qualora  possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione
ovvero  le  societa' di vendita di energia al dettaglio forniscono ai
clienti   finali   le   seguenti   informazioni   in  modo  chiaro  e
comprensibile  nelle  loro fatture, contratti, transazioni o ricevute
emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
    1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
    2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale
e   il   consumo   nello   stesso   periodo   dell'anno   precedente,
preferibilmente sotto forma di grafico;
    3)  confronti  rispetto  ai parametri di riferimento, individuati
dalla  stessa  Autorita' per l'energia elettrica e i gas, relativi ad
un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di
utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
    4)   secondo   specifiche  fornite  dalla  stessa  Autorita'  per
l'energia  elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per
le   organizzazioni  di  consumatori,  le  agenzie  per  l'energia  o
organismi  analoghi,  compresi  i  siti  Internet  da  cui si possono
ottenere  informazioni  sulle misure di miglioramento dell'efficienza
energetica  disponibili,  profili comparativi di utenza finale ovvero
specifiche  tecniche  obiettive per le apparecchiature che utilizzano
energia.
 
          Nota all'art. 17:
              - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si
          vedano le note alle premesse.