Art. 12
      Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie
     concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato
         nelle nuove province, nonche' requisiti di servizio
              previsti per la promozione a viceprefetto

  1.  In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge
3  giugno  2008,  n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi
11  giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n.
148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella
pertinente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire
al  programma  Fondi  da  assegnare,  sono  conservate  nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  2.   All'articolo   36,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo  19  maggio  2000,  n. 139, le parole: "1° gennaio 2009,"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011,".