Art. 15. Obbligo di iscrizione 1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione puo' essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia. 2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per: a) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni; b) i confidi che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a euro 75 milioni; c) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di assunzione di partecipazioni, ivi comprese le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a euro 52 milioni; d) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio; e) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di emissione o gestione di carte di credito e di debito; f) gli intermediari finanziari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico; g) gli intermediari finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, della stessa legge; h) le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, non rientranti nell'ambito di un gruppo bancario come definito dal Testo unico. 3. La permanenza nell'elenco speciale e' subordinata all'effettivo svolgimento dell'attivita' finanziaria che ha determinato l'iscrizione. La Banca d'Italia provvede alla cancellazione dall'elenco speciale ove: a) decorsi dodici mesi dall'iscrizione l'intermediario non abbia dato inizio all'attivita', ovvero b) abbia interrotto l'esercizio dell'attivita' per oltre dodici mesi continuativi.