Art. 15. 
 
 
                        Obbligo di iscrizione 
 
 
  1.  Al  ricorrere  delle  condizioni  di  seguito   indicate,   gli
intermediari finanziari hanno  l'obbligo  di  richiedere  alla  Banca
d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione puo'  essere
effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia. 
  2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per: 
   a)  gli   intermediari   finanziari   esercenti   l'attivita'   di
finanziamento  sotto  qualsiasi  forma  che  abbiano  un  volume   di
attivita' finanziaria pari o superiore a euro 104 milioni; 
   b) i confidi che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a euro 75 milioni; 
   c) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di assunzione
di  partecipazioni,  ivi  comprese  le   societa'   finanziarie   per
l'innovazione e lo sviluppo di  cui  all'articolo  2  della  legge  5
ottobre 1991, n. 317, che abbiano un volume di attivita'  finanziaria
pari o superiore a euro 52 milioni; 
   d)  gli   intermediari   finanziari   esercenti   l'attivita'   di
intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio; 
   e) gli intermediari finanziari esercenti l'attivita' di  emissione
o gestione di carte di credito e di debito; 
   f) gli intermediari finanziari per i quali ricorrono le condizioni
stabilite  dalla  Banca  d'Italia  in  armonia  con  le  disposizioni
comunitarie   riguardanti   il   mutuo   riconoscimento,   ai   sensi
dell'articolo 18 del Testo unico; 
   g) gli intermediari finanziari incaricati  della  riscossione  dei
crediti ceduti e  dei  servizi  di  cassa  e  di  pagamento  previsti
dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge 30 aprile 1999,  n.
130, anche ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, della stessa legge; 
   h)  le  societa'  cessionarie  per  la  garanzia  di  obbligazioni
bancarie, non rientranti  nell'ambito  di  un  gruppo  bancario  come
definito dal Testo unico. 
  3. La permanenza nell'elenco speciale e' subordinata  all'effettivo
svolgimento   dell'attivita'   finanziaria   che    ha    determinato
l'iscrizione.  La  Banca   d'Italia   provvede   alla   cancellazione
dall'elenco speciale ove: 
   a) decorsi dodici mesi dall'iscrizione l'intermediario non abbia 
dato inizio all'attivita', ovvero 
   b) abbia interrotto l'esercizio dell'attivita'  per  oltre  dodici
mesi continuativi.