Art. 17. 
 
 
               Sussistenza dei requisiti di iscrizione 
 
 
  1. Ai fini  dell'iscrizione  nell'elenco  speciale,  le  condizioni
quantitative, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b)  e  c),
vanno  accertate  con  riferimento  ai  dati   dell'ultimo   bilancio
approvato e devono essere mantenute per i sei  mesi  successivi  alla
chiusura dell'esercizio  cui  il  bilancio  si  riferisce.  La  Banca
d'Italia  puo'  definire  le  ipotesi  in  presenza  delle  quali  e'
possibile procedere all'iscrizione  nell'elenco  speciale  prima  dei
citati termini. 
  2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la  Banca  d'Italia
verifica il possesso da parte dell'intermediario dei requisiti di cui
agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto nonche'
il rispetto delle disposizioni previste dal Titolo V del Testo unico. 
L'iscrizione degli intermediari finanziari indicati nelle lettere a),
b), c), d), e),  f)  e  g)  e'  negata  qualora  l'intermediario  non
rispetti le regole di adeguatezza patrimoniale stabilite dalla  Banca
d'Italia e non  disponga  di  un  sistema  informativo-contabile,  di
metodi di misurazione e gestione dei rischi nonche' di  strutture  di
controllo interno adeguati rispetto al  volume  e  alla  complessita'
dell'attivita' svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la
richiesta   di   iscrizione   nell'elenco   speciale   sia   motivata
esclusivamente dal tipo di attivita' esercitata, entro due  mesi  dal
provvedimento di diniego gli amministratori  provvedono  a  convocare
l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la
liquidazione volontaria della societa'; qualora invece  la  richiesta
di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle
soglie quantitative previste dall'articolo  15,  comma  2,  entro  il
termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve
riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle  medesime  soglie
quantitative.  In  caso  di  inosservanza  delle   disposizioni   che
precedono, l'intermediario e' cancellato, secondo le modalita' di cui
all'articolo 111 del Testo unico, dall'elenco generale. 
  3. La perdita delle condizioni quantitative indicate dagli articoli
15, comma 2 e 16, comma  1,  del  presente  decreto,  verificata  con
riferimento  ad  almeno  tre  esercizi   consecutivi,   comporta   la
cancellazione dall'elenco speciale. La Banca d'Italia  stabilisce  in
via generale le condizioni in presenza  delle  quali  procedere  alla
cancellazione anche prima del decorrere di tre esercizi. 
  4. Per gli intermediari finanziari di cui  al  comma  3  che  hanno
effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico  avvalendosi  delle
facolta' riconosciute dalla delibera del CICR  del  19  luglio  2005,
come modificata dalla deliberazione del 22  febbraio  2006,  e  dalle
relative   istruzioni   applicative   della   Banca   d'Italia,    la
cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che
l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel
limite stabilito dalle predette disposizioni. 
  5. Gli intermediari la cui cancellazione  dall'elenco  speciale  e'
sospesa ai sensi del comma 4 non possono effettuare nuove  operazioni
di raccolta tra il pubblico.