Art. 17. Sussistenza dei requisiti di iscrizione 1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, le condizioni quantitative, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), vanno accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. La Banca d'Italia puo' definire le ipotesi in presenza delle quali e' possibile procedere all'iscrizione nell'elenco speciale prima dei citati termini. 2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la Banca d'Italia verifica il possesso da parte dell'intermediario dei requisiti di cui agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto nonche' il rispetto delle disposizioni previste dal Titolo V del Testo unico. L'iscrizione degli intermediari finanziari indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e' negata qualora l'intermediario non rispetti le regole di adeguatezza patrimoniale stabilite dalla Banca d'Italia e non disponga di un sistema informativo-contabile, di metodi di misurazione e gestione dei rischi nonche' di strutture di controllo interno adeguati rispetto al volume e alla complessita' dell'attivita' svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata esclusivamente dal tipo di attivita' esercitata, entro due mesi dal provvedimento di diniego gli amministratori provvedono a convocare l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'; qualora invece la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle soglie quantitative previste dall'articolo 15, comma 2, entro il termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle medesime soglie quantitative. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono, l'intermediario e' cancellato, secondo le modalita' di cui all'articolo 111 del Testo unico, dall'elenco generale. 3. La perdita delle condizioni quantitative indicate dagli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, del presente decreto, verificata con riferimento ad almeno tre esercizi consecutivi, comporta la cancellazione dall'elenco speciale. La Banca d'Italia stabilisce in via generale le condizioni in presenza delle quali procedere alla cancellazione anche prima del decorrere di tre esercizi. 4. Per gli intermediari finanziari di cui al comma 3 che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico avvalendosi delle facolta' riconosciute dalla delibera del CICR del 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, e dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia, la cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite stabilito dalle predette disposizioni. 5. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale e' sospesa ai sensi del comma 4 non possono effettuare nuove operazioni di raccolta tra il pubblico.