Art. 18. 
 
 
Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione e modalita'
                 di iscrizione nell'elenco speciale 
 
 
  1. La Banca d'Italia stabilisce,  con  proprio  provvedimento,  gli
elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati
di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) e agli  articoli
11, comma 1, lettera c), e 16, comma  1,  lettera  c),  del  presente
decreto. Nell'individuazione delle componenti relative ai  volumi  di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali la  Banca  d'Italia  fa
riferimento alla disciplina in materia di bilancio di esercizio e  di
calcolo  del  patrimonio  di  vigilanza  dei  soggetti  sottoposti  a
controlli prudenziali.