Art. 18. Composizione dei parametri validi ai fini dell'iscrizione e modalita' di iscrizione nell'elenco speciale 1. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) e agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera c), del presente decreto. Nell'individuazione delle componenti relative ai volumi di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali la Banca d'Italia fa riferimento alla disciplina in materia di bilancio di esercizio e di calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.