Art. 15 Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica 1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009. 2. L'uso del logo e della denominazione: "Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.