Art. 15
          Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

  1.   In   relazione  all'applicazione  delle  agevolazioni  di  cui
all'articolo  27,  comma  1,  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, le
modalita'  di  impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore
delle  popolazioni  e  per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma  sono  comunicate al commissario delegato per la verifica della
sua  coerenza  con  le misure adottate ai sensi del presente decreto;
per  le  medesime  finalita'  analoga  comunicazione e' effettuata da
chiunque  raccoglie  fondi  in  favore  delle  popolazioni  e  per la
ricostruzione   dei  territori  colpiti  dal  sisma  ovvero  comunque
connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2.  L'uso del logo e della denominazione: "Presidenza del Consiglio
dei  Ministri-Dipartimento della protezione civile" di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 e'
esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
  3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente
il  segno  distintivo  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della   protezione   civile,   e'   punito   ai  sensi
dell'articolo 497-ter del codice penale.