Art. 16
Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
 interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

  1.  Il  Prefetto  della  provincia  di L'Aquila, quale Prefetto del
capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unita'
di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento  ed
esecuzione  di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture,  nonche'  nelle  erogazioni  e  concessioni di provvidenze
pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione
delle aree di cui all'articolo 1.
  2.  Al  fine di assicurare efficace espletamento delle attivita' di
cui  al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi  opere  di  cui  all'articolo 180, comma 2, del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  opera  a immediato, diretto
supporto   del   Prefetto   di   L'Aquila,   attraverso  una  sezione
specializzata  istituita  presso  la  Prefettura  che costituisce una
forma  di  raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non
puo'   configurarsi  quale  articolazione  organizzativa  di  livello
dirigenziale.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi  entro  30  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  sono  definite  le  funzioni, la composizione, le
risorse  umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata
da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3.  Presso  il  Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito,
con  il  decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per
l'emergenza  e  ricostruzione  (GICER).  Con il medesimo decreto sono
definite,  nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del
Gruppo  che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di
cui al comma 2.
  4.  I  controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza
delle  linee  guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere, anche in deroga a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  5.  Per  l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici
aventi  ad  oggetto  lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e
concessioni  di  provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita'
dei  relativi  flussi  finanziari.  Con  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico
e  dell'economia  e  delle  finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le modalita' attuative del presente comma.
  6.  L'esclusione  di  cui  al  comma  6-bis  dell'articolo  74  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  si interpreta, per il Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco, nel senso che la stessa esclusione
opera  anche  nei  confronti  delle  riduzioni  indicate al comma 404
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.